L’autocertificazione non si applica al certificato di qualità

11 Feb 2013
11 Febbraio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 6 febbraio 2013 n. 167, dichiara che la “mera autocertificazione di osservare i canoni indicati nel certificato SA 8000, l’adozione del codice etico da parte della società, nonché l’avvenuto accordo negoziale con un organismo accertatore per il rilascio del certificato SA 8000”, non soddisfa il requisito della qualità richiesta dal bando di gara (ossia il certificato di qualità SA 8000/2008).

Dopo aver svolto un approfondito excursus sulla natura giuridica del certificato SA 8000 richiesto dalla lex specialis – avente lo scopo di “fornire un complesso standard di qualità basato sulle norme internazionali, sui diritti umani e sulle leggi nazionali in materia di lavoro, proprio per definire, in senso ampio, l’intera attività aziendale, investendo, come detto, oltre che i lavoratori, anche i terzi, in ogni modo coinvolti nell’attività sociale” -, il Collegio, accertato che nel caso di specie “la cogente previsione del bando, circa il possesso dei requisiti di qualità in capo alle aziende che intendono partecipare alla gara, nei termini individuati dalla certificazione SA 8000, non è punto illogica, né fonte alcuna di discriminazione ma, ritiene il Collegio, conforme al peculiare oggetto dell’appalto, così da impedire ogni intervento del giudice in seno a tali scelte (Cons. St., sez. V, 19 novembre 2009, n.7247), atteso, altresì, che tali rigorosi requisiti di partecipazione non hanno punto ristretto la platea dei partecipanti se ben quattro dei cinque partecipanti alla gara erano in possesso ed hanno prodotto il richiesto certificato”, afferma che: “non è sufficiente che la società concorrente dichiari di possedere i requisiti di qualità richiesti dal bando, è necessario, altresì, che lo dimostri, in via diretta con le attestazioni o con le certificazioni previste e richieste dalla stazione appaltante, ovvero, in via indiretta con adeguate documentazioni probatorie secondo il normale metodo deduttivo. E’ appena il caso di ricordare che i termini ed il contenuto del bando, segnatamente le certificazioni di qualità, rientrano tra i requisiti tecnici che l’Amministrazione può richiedere - e che il loro difetto giustifica l’esclusione del concorrente - e non possono essere sindacati in sede giudiziaria, se non per illogicità, incongruenza e discriminazione delle relative clausole, che, nel caso di specie, il Collegio non ravvisa ( Tar Lazio, sez. III, 2 marzo 2009, n. 2113). Non solo. La mancanza del certificato SA 8000 o la prova di analoghe evenienze qualitative, comporta la non conformità dell’offerta alla proposta negoziale, così come indicata nella lex specialis, e, pertanto, obbliga la stazione appaltante, proprio in ossequio dei principi di par condicio tra i soggetti gara, a procedere alla esclusione del concorrente ( Tar Piemonte, 9 febbraio 2012, n.197)”.

 Il T.A.R. Veneto, infatti, pur ammettendo che tali certificazioni possono essere sostituite da una diversa produzione documentale idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando, ex art. 43 D. Lgs. 163/206 secondo cui: “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”, osserva che: “le autocertificazioni hanno valenza probatoria solo per le evenienze afferenti e riguardanti direttamente ed immediatamente il solo dichiarante. Nel caso in argomento, invece, l’autodichiarazione di osservare i canoni di cui al certificato SA 8000 involge ed attesta fenomeni e situazioni pertinenti anche a terzi, rispetto ai quali il dichiarante non ha, né la diretta responsabilità, né può avere, tanto meno, la certezza della loro sussistenza. Per tale evenienza, quindi, la società aggiudicataria avrebbe dovuto fornire un diverso supporto probatorio teso a dimostrare attraverso documenti, ovvero anche testimonianze, che la società, nei rapporti di lavoro interno e nella eventuale utilizzazione di soggetti ad essa estranei, ma coinvolti in qualche modo nel ciclo produttivo, utilizza sempre gli standard riassunti nella certificazione SA 8000, richiesta dalla stazione appaltante

Quanto esposto risulta essere conforme alla disposizione contenuta nell’art. 49 DPR 445/2000 (T.U. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il quale prevede che: “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 167 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC