S.O.S. tecnico: decreto sblocca Italia e varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale

16 Dic 2014
16 Dicembre 2014

Mi riferisco al nuovo art. 22 del D.P.R. 380/2001, ed in particolare ai commi 2 e 2-bis.

Il comma 2 dice che sono realizzabili con SCIA le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, ...., e ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, tali denunce possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori. Tale norma si attiene anche a ciò che disponeva l'art. 97, comma 1, della L.R. 61/85.
 
Il nuovo comma 2-bis diche che sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale.
 
Per capire le variazioni essenziali viene in soccorso l'art. 92 della L.R. n. 61/1985, ove l'ampliamento della cubatura non deve essere superiore ad 1/5 (non è certo poco). In tale coma nulla si dice in merito "all'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia".
 
Ma allora posso incrementare la cubatura assentita (senza chiedere un permesso) e presentare la SCIA a fine lavori,  incorrendo o meno nelle sanzioni amministrative? Sanzioni di cui al comma 4, dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001. Oltretutto se invece di presentare una SCIA, chiedo un permesso di costruire, come dispone il comma7 del solito art. 22, è precisato che è soggetto alle snzioni amministrative di cui all'art. 37.
 
Qualcuno sostiene che il comma 2 sia abrogato implicitamente dal comma 2-bis. Ma allora la scia con incrementi volumetrici prevista al comma 2 bis è soggetta alle sanzioni amministrative o meno?
 
Cosa ne pensate?
 
geom. Valentino Battistello - Comune di Breganze
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4 replies
  1. Franco Sileoni says:

    Premesso che le opere rientranti nella fattispecie art. 22, comma 1, 2 non soggiacciono a sanzioni penali previste dall’art. 44, la realizzazione dell’intervento in difformità al titolo potrà essere conformata o con la presentazione di SCIA art. 22, co. 2 prima della ultimazione lavori qualora le opere non sono incidenti sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma, … ecc. o con la presentazione della SCIA art. 22, co 2/bis qualora si qualifichino variante non essenziale al titolo (V. art. 32 D.P.R. 380/2001 in combinato alle LL.RR.). In quest’ultimo caso però c’è da fare un distiguo : a) parziali difformità al titolo, ma conformi alle norme urbanistiche e ai parametri edilizi al momento della presentazione della SCIA l’asseverata legittimità potrà avvenire con pagamento sanzione art. 37, 5° co. del D.P.R. 380/2001; a) parziali difformità al titolo, ma non conformi alle norme urbanistiche e ai parametri edilizi, l’asseverata “legittimità conservativa” attraverso la SCIA potrà invece avvenire con pagamento sanzione art. 34 del D.P.R. 380/2001. Questo è il concetto che mi sono fatto per l’argomento. Apprezzo approfondimenti. SALUTI.

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  2. mirko z says:

    condivido il pensiero di fdz: il comma 2-bis art.22 intende estendere le casistiche di variante “comunicate a fine lavori”. Quindi direi anch’io nessuna sanzione, ma solo contributo di costruzione se dovuto. per la variazione essenziale il riferimento corretto mi pare l’art.32 DPR 380/01 .. che ovviamente è molto “discutibile” però vigente.
    se poi vogliamo essere precisi precisi forse al comma 2 art 22 si parla di “…ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica edilizia… ” mentre al comma 2-bis no ……

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Secondo me assolutamente no e proprio questa è la finalità della norma, sempre a mio avviso. Penso sia una norma assolutamente ragionevole. Certo dovrà pagarsi il corrispondente contributo di costruzione se dovuto. fdz

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  4. Castigamatti says:

    La differente formulazione tra il comma 2 e il comma 2-bis dell’art. 22 T.U. potrebbe effettivamente indurre a pensare che nella nuova fattispecie delle “varianti non essenziali” la s.c.i.a. debba precedere l’esecuzione delle opere, e non possa essere presentata anche dopo, come accade nell’ipotesi delle varianti minime prevista dal comma 2.
    Vero è che la nuova dice che le varianti non essenziali sono “comunicate a fine lavori con attestazione del professionista”, ma un conto sembrerebbe essere il titolo autorizzatorio ( = la s.c.i.a.) e un conto sembrerebbe essere la comunicazione della variante.
    Sebbene manchi nell’art. 37 T.U. un esplicito richiamo al comma 2-bis dell’art. 22 T.U., credo si possa ragionevolmente ritenere che alla nuova fattispecie sia applicabile il regime sanzionatorio previsto per le opere assentibili con s.c.i.a..
    In attesa che il governo emani un nuovo T.U. dell’Edilizia che sia immune da difetti di coordinamento…

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