S.O.S. tecnico: nel Veneto si applica la proroga dei termini di cui all’art. 30, comma 3, L. 98/2013?

16 Lug 2015
16 Luglio 2015

Il Comune di Brendola propone di aprire una discussione in merito a quanto previsto dall’art. 30 comma 3 della Legge n. 98/2013 (decreto del Fare). Ma è possibile in Veneto prorogare un titolo edilizio con tale disposizione? O l’art. 78 della L.R. n. 61/1985 lo impedisce?

L'articolo 30, comma 3, della L. 98/2013 così dispone:

"3. Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il comma 2 dell'articolo 78 della L.R. veneta n. 61/1985 così dispone:

"Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla notifica; il termine, entro il quale deve essere presentata la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità a seguito dell’ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio; un termine più ampio è consentito solo in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più esercizi".

Il dubbio del Comune nasce dal fatto che l'articolo 78 pone il termine di tre anni per la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità e consente un termine più lungo solo per casi particolari: questo configura una diversa disciplina regionale, che  impedisce di applicare l'articolo 30, comma 3 della L. 98/2015?

Cosa ne pensano i lettori?

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1 reply
  1. avv. Andrea Faresin says:

    La proroga “straordinaria” ex art. 30, comma 3, d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, mi sembra applicabile anche nella nostra Regione.
    Può dubitarsi, innanzitutto, della perdurante, integrale vigenza dell’art. 78, primo comma, l.r. n. 61/1985.
    La disposizione, infatti, fissa(va) termini diversi da quelli stabiliti dall’art. 15, comma 2, t.u. edilizia, facendo decorrere il termine per l’inizio dei lavori dalla “notifica” della concessione edilizia e imponendo che, entro il successivo triennio, dovessero intervenire non solo la fine dei lavori, ma anche la richiesta del certificato di abitabilità/agibilità.
    L’art. 15, comma 2, t.u. edilizia – invece – fa decorrere il termine per l’avvio dei lavori dal “rilascio” del permesso di costruire ed impone che nel triennio successivo debba intervenire (solo) il “completamento” dell’opera.
    Le differenze tra la precedente norma regionale e quella statale successiva (t.u. edilizia), a mio avviso, impongono di applicare solo la seconda (art. 2, comma 3, t.u. edilizia e art. 13 l.r. 16/2003), poiché la disciplina statale dei titoli abilitativi (comprensiva, ritengo, dei termini di efficacia) stabilisce principi sottratti alla legislazione concorrente regionale (C. Cost. 259/2014).
    A ciò deve aggiungersi che il comma 4 del citato art. 30 d.l. n. 69/2013 estende la proroga “straordinaria” alle d.i.a. e alle s.c.i.a. e non mi sembra che la legislazione regionale, al riguardo, stabilisca alcuna disciplina difforme da quella statale.

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