Sulla duplice natura giuridica del termine dei 18 mesi per annullare d’ufficio un titolo edilizio

09 Gen 2020
9 Gennaio 2020

Il T.A.R. Veneto si sofferma sulla natura giuridica del termine dei 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies per annullare in autotutela un titolo edilizio (SCIA nella presente fattispecie), chiarendo che tale scansione temporale vincola non solo la P.A., ma anche il privato che si ritiene insoddisfatto (e leso) dal mancato annullamento d’ufficio.

La prima, infatti, non può più annullare d’ufficio un proprio atto al suo spirare; mentre il privato, se lascia decorrere infruttuosamente questo termine, non può più esperire un ricorso avverso il mancato annullamento d’ufficio o il suo diniego espresso. In caso di ricorso tempestivo, però, il termine rimane cristallizzato e sospeso, ovvero il potere del privato (rectius: l’interesse legittimo protensivo sotteso all’azione giudiziale) non si consuma se la sentenza giunge dopo lo spirare del termine suddetto.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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