Veneto 2050: come incidono gli ampliamenti e le riqualificazioni ivi previste su standard urbanistici e opere di urbanizzazione

13 Mag 2021
13 Maggio 2021

I dottori urbanisti Daniele Rallo e Luca Rampado di ASSURB - Associazione Nazionale Urbanisti, Pianificatori Territoriali e Ambientali, che sentitamente ringraziamo, ci inviano un articolo, che volentieri pubblichiamo, intitolato "Veneto 2050 Riqualificazione urbana vs nuovo zoning"

Con la nuova norma Veneto 2050 gli indici fissati dal piano comunale non hanno più alcun valore in quanto la stessa consente di derogare ai parametri urbanistico-edilizi di superficie, volume e altezza sia del Piano che dello stesso D.M. 1444/68 (Art. 11).

La base di partenza non è l’indice di edificabilità fissata dallo strumento urbanistico comunale ma l’edificio costruito (legittimo o legittimato) ed il suo corrispettivo volume.

Lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato parametrando le previsioni ai nuovi indici indotti da Veneto 2050, soprattutto per quanto concerne la dotazione di standard urbanistici ed opere di urbanizzazione in genere.

Queste ultime tra l’altro sono la pre-condizione all’applicazione della norma o in subordine il “loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico” (Art. 3).

L'articolo conclude dicendo che: "Sicuramente le possibilità offerte dalla legge Veneto 2050 combinate con la “chiusura” alle nuove espansioni dovute al blocco delle aree per il non-consumo di suolo, daranno il via ad un nuovo tipo di mercato edilizio. Al rinnovo del patrimonio edilizio esistente. A costruire sul costruito. A demolizioni con ricostruzioni e al ricambio generazionale dell’edificato obsoleto. Non sarà una operazione a breve termine. Del resto nessuna pianificazione lungimirante lo è. Sarà una operazione che modificherà il mercato per i prossimi decenni. Ma sarà una via necessarie ed obbligatoria".

VENETO 2050 RIQUALIFICAZIONE URBANA VS NUOVO ZONINIG di Daniele Rallo e Luca Rampado

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5 replies
  1. Anonimo says:

    Buon giorno, rifacendomi a quanto detto:

    Con la nuova norma Veneto 2050 gli indici fissati dal piano comunale non hanno più alcun valore in quanto la stessa consente di derogare ai parametri urbanistico-edilizi di superficie, volume e altezza sia del Piano che dello stesso D.M. 1444/68 (Art. 11).
    La base di partenza non è l’indice di edificabilità fissata dallo strumento urbanistico comunale ma l’edificio costruito (legittimo o legittimato) ed il suo corrispettivo volume.
    Lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato parametrando le previsioni ai nuovi indici indotti da Veneto 2050, soprattutto per quanto concerne la dotazione di standard urbanistici ed opere di urbanizzazione in genere.
    Queste ultime tra l’altro sono la pre-condizione all’applicazione della norma o in subordine il “loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico” (Art. 3).

    In particolare quanto di dice:
    Lo stesso ragionamento può essere applicato alle zone territoriali omogenee produttive (Z.T.O. D). In questo caso il parametro di riferimento è la superficie coperta o la superficie lorda complessiva, cioè su più piani. Data l’ampiezza della tipologia “capannone” il risultato finale è di nuovo molto più elevato.

    In via teorica è così, poi in pratica invece succede questo:
    Zona D- lotto di 1.000 m² indice di copertura 60% – fabbricati 600m²- area libera 400² + 20% deve rimanere permeabile –
    Standard privati previsti: 20% Slp park = m² 120
    10% Slp verde = m² 60
    ——————————————-
    totale m² 180

    dei 400m² liberi iniziali – m² 180 rimangono liberi 220m²

    ipotesi di ampliamento “ Veneto 2050” 20%

    600m²*20%= 120m²
    standard da ricavare: 10% park pubbl sul fondiario = m² 24
    20% park priv = m² 24
    10% verde = m²12
    —————————————————-
    Totale m² 60

    quindi m² 120+ m² 60 di standard =m² 180

    pertanto dei 220m² liberi iniziali tolti i m² 180 ne rimangono 40m²

    Il Comune dove lavoro nel 2013, adozione del PI, ha modificato il modo di calcolare gli standard privati, da X a m² riferiti al lotto, alla SLP in questo modo chi vuole fare più piani è limitato dagli standard che deve ricavare-

    per concludere qualcuno mi spiega, oltre al 20% cosa posso ampliare visto che ormai sono saturo e non posso più fare nemmeno sul soppalco, in quanto fa SLP, quindi ho bisonno degli standard???-

    Se a tutto questo va aggiunto che che l’indice di permeabilità fondiaria non deve essere superiore dell’80%, non si potrà mai fare altro su quel lotto (nel caso in esame siamo al 78,56). Aggiungo che nemmeno il cambio d’uso del 30% di commerciale posso fare, perché andrebbero ricavati i park pubblici, quindi su 180m² di cambio d’uso 180m² di park e di park privati pari 1m² ogni 10mc quindi nella ipotesi di altezza mt 3.00, mc 540,00 mc quindi 54m² di park privati, mi dite dove ricavo questi parcheggi???

    Ora, vorrei che qualcuno simulasse il caso citato dagli urbanisti, nella ipotesi di ampliamento di 1.600mc, e vedere in un lotto da 600m² cosa si può fare – – grazie geom .giglio

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  2. Anonimo says:

    Attenzione quanto si dice:

    Lo stesso ragionamento può essere applicato alle zone territoriali omogenee produttive
    (Z.T.O. D). In questo caso il parametro di riferimento è la superficie coperta o la superficie
    lorda complessiva, cioè su più piani. Data l’ampiezza della tipologia “capannone” il risultato finale è di nuovo molto più elevato.

    perché nelle norme dei vari P.I., in ogni caso esclusi gli ampliamenti che:
    – comportino la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti, con un
    investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell’attività in zona propria;

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Buon giorno, mi pare ci sia una inesattezza dire che tra il 25% e il 100% ci siano:
    Gli incrementi sono contemplati sia per gli edifici a destinazione residenziale sia per quelli a destinazione produttiva (i cd. Capannoni). Perchè per i capannoni vale l’art. 6 comma 9- almeno che non si voglia dire che nelle zone D artigianali/industriali questo si possa fare, in effetti la norma non lo vieta, ma voi capite cosa vuol dire : andare oltre il 20% di ampliamento, che pone come limite l’art. 6 , e cmq sempre fino ai 1.500, 00 per essere deroga e non in variante- geom. giglio

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Premesso che la verifica circa la compatibilità dell’intervento, rispetto alle previsioni urbanistiche, compete al Comune, al quale è altresì demandata una valutazione complessiva che tenga conto di molteplici fattori quali la presenza di parcheggi, di aree a verde, dell’adeguatezza della rete infrastrutturale e viaria e del rispetto degli standard urbanistici o prevedendone un loro adeguamento, al fine di garantire un corretto inserimento dell’intervento nel tessuto urbano.

    Art, 11 LR 14/2019 – Disposizioni generali e di deroga.

    5. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata nei quali gli interventi di riqualificazione di cui all’articolo 7 consentono la cessione al comune di aree per dotazioni territoriali in quantità inferiore a quella minima prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, qualora sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi nei predetti ambiti, anche a seguito del nuovo intervento, sono soddisfatti a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali in aree contermini oppure in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico. In tale caso il mantenimento delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici stabiliti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, è assicurato dalla monetizzazione, in tutto o in parte, della quota di dette aree.

    A questo proposito, si evidenzia che la quantificazione degli standard urbanistici e la possibilità che gli stessi vengano soddisfatti con modalità alternative a quelle previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968 è integralmente rimessa al piano regolatore generale e, pertanto, è lecito presumere che il legislatore abbia voluto, da un lato, rammentare e, dall’altro, meglio precisare tale facoltà.

    La norma regionale, che riguarda i soli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio, condiziona la cessione di aree per dotazioni territoriali in quantità inferiore a quella minima prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444/1968 alla dimostrazione dell’esistenza di adeguate dotazioni in aree finitime o comunque di facile accessibilità mediante trasporto pubblico e/o percorsi ciclo pedonali. Sussistendo tale condizione, il mantenimento delle dotazioni stabilite dal citato decreto ministeriale n. 1444/1968 è garantito mediante la monetizzazione, totale o parziale, della quota di dette aree.
    Spetta al Comune individuare all’interno gli ambiti di urbanizzazione consolidata – come definiti nell’articolo 2 lettera h) che richiama, a sua volta, l’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 14/2017 – nei quali gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio consentano la cessione di aree per dotazioni territoriali in quantità inferiore a quella minima e, quindi, la relativa monetizzazione.
    Non pare superfluo rammentare infine che la legge – articolo 3, comma 2 – subordina gli interventi sia dell’articolo 6 che, per quanto qui interessa, dell’articolo 7 all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.

    La domanda è: la dotazioni stabilite dal decreto ministeriale n. 1444/1968 è garantito mediante la monetizzazione, totale o parziale, della quota di dette aree, immagino venga riferita ai soli standard pubblici, non mi risulta che anche quelli privati possano essere monetizzati –

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Buon giorno . a mio avviso vale anche sulla invarianza urbanistica il fatto che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato parametrando le previsioni ai nuovi indici indotti con le nuove definizioni contenute nel Ret, associando tale “aggiornamento” alla correlata variante urbanistica e introducendo specifici coefficienti di conversione dai vecchi ai nuovi parametri, soprattutto per quanto concerne la dotazione di standard urbanistici ed opere di urbanizzazione in genere per i fabbricati esistenti che avranno più cubatura rispetto all’esistente.

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