Il contributo di costruzione nel contesto di una lottizzazione costituisce un credito di diritto pubblico indisponibile per il Comune
Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del TAR Veneto di annullamento della delibera di Consiglio comunale di recepimento dello schema di un accordo transattivo, nel contesto di una lottizzazione: in esso, il Comune rinunciava al credito vantato nei confronti di uno dei lottizzanti avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione primaria; dall’altro, rinunciava ad ogni pretesa nei confronti dei terzi aventi causa con riguardo alle opere “extra ambito”, così abdicando al credito relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.
Il Consiglio ha concordato con il TAR nel ritenere che il Comune aveva illegittimamente inciso su un’obbligazione indisponibile, ovvero sul credito di diritto pubblico avente ad oggetto il contributo di costruzione.
Per l’effetto, la transazione è stata dichiarata nulla per aver ad oggetto diritti indisponibili (art. 1966, co. 2 c.c.).
Post di Daniele Iselle
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