La competenza ad approvare i piani attuativi spetta alla Giunta anche quando prevedano l’aumento della cubatura del 15% ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Anche di questa questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013.

Scrive il TAR: "3. Ciò premesso è corretto anche il successivo procedimento di approvazione, non sussistendo l’ulteriore vizio di incompetenza della Giunta comunale e per quanto concerne la delibera n. 210 del 12/10/2011, così come dedotto dalla ricorrente nella parte in cui evidenzia che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 riserva al Consiglio, e non alla Giunta, le competenze dirette all’approvazione degli atti di pianificazione.
3.1 Sul punto va ritenuta corretta la ricostruzione dell’Amministrazione comunale laddove rileva che, successivamente all’adozione della delibera n. 172 del 03/08/2011, era divenuto vigente in sede di conversione il D.L. 70/2011, il quale all’art. 5 comma 13 aveva trasferito alla Giunta la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi e, ciò, a condizione che gli stessi risultassero conformi allo strumento di pianificazione generale.
3.2 Si consideri, ancora, che il piano di cui si tratta non era suscettibile di poter essere qualificato come una variante, in quanto la variazione dell’indice volumetrico in esso prevista risultava contenuta nel limite del 15% ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985.
3.3 Ne consegue che il “piano perequato 10 – Via Montecchia”, non costituendo una variante, era suscettibile di essere poter considerato “conforme” alle previsioni urbanistiche e, in ciò, pur prevedendo un aumento della volumetria che il Legislatore regionale aveva ritenuto non esorbitare quella “minima tolleranza” che, laddove superata, avrebbe richiesto l’approvazione di una vera e propria variante.
3.4 Un’interpretazione diversa, così come quella prospettata da parte ricorrente, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la modifica introdotta dal D.L. n. 70/2011, vanificando l’intento di semplificazione dell’iter procedimentale per tutti quei piani attuativi che presentino delle minime variazioni rispetto alla disciplina di settore".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

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1 reply
  1. Laura says:

    Nel caso fossero presentate osservazioni ai PUA, queste vanno discusse ed approvate in consiglio comunale e poi il PUA in giunta, o la giunta può approvare le osservazioni
    ?

    Rispondi

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