La proposta di un piano attuativo da parte del privato non esclude che possa anche essere qualificato di iniziativa pubblica
La sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013 si occupa della qualificazione indicata nel titolo, a i fini di valutare la legittimità dell’aumento di volumetria del 15% concesso ai privati, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985.
Dice il TAR: "2. La parte ricorrente sostiene, infatti, la violazione dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985, in quanto il piano ora impugnato avrebbe dovuto essere qualificato quale piano di iniziativa privata e non pubblica.
2.1 Sul punto va rilevato come non sia sufficiente a far venire meno la connotazione “pubblica” del piano la constatazione relativa al fatto che lo stesso strumento di pianificazione era stato proposto da un soggetto privato che, a sua volta, si era accollato la realizzazione di alcune opere pubbliche extra ambito.
2.2 E’ del tutto evidente, infatti, che nulla impedisce all’Amministrazione di fare proprio un atto di iniziativa privata e ciò, sulla base di una valutazione che come è noto attiene al “merito” ed è insindacabile da questo Tribunale.
2.3 Sono inammissibili, pertanto, quelle censure che contestano la scelta di qualificare il piano di cui si tratta quale atto di iniziativa pubblica o, ancora, laddove si contesta l’esistenza di un effettivo interesse pubblico all’aumento dell’indice volumetrico assentito dalla Giunta. E’ del tutto evidente che in dette ipotesi siamo in presenza di valutazioni di merito, caratterizzate da un’ampia discrezionalità".
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