Cosa ci combinano in materia di distanze col terzo piano casa?

20 Nov 2013
20 Novembre 2013

La Regione Veneto, col terzo piano casa quasi pronto, dopo la famigerata deroga alla distanza dai confini, vuole ora rifilarci anche la deroga alle distanze stabilite dal D.M. 1444 del 1968 (si veda il comma 8 dell'art. 9 del testo licenziato dalla seconda commissione consiliare).

Gli è che può anche farlo, in applicazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001, introdotto dal decreto del fare, il quale dispone:

"Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati". 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Ma siamo sicuri che sia una buona idea una deroga generalizzata buttata lì a casaccio? NOn ha fatto già abbastanza danni la deroga alla distanza dai confini nei primi due piani casa?

avv. Dario Meneguzzo

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2 replies
  1. Stupefatto says:

    I dubbi sembrano confermati dalla dottrina (chissà se l’ufficio legislativo regionale ne ha):
    Leggasi su IL PORTALE DEL TECNICO PUBBLICO LOMBARDO”
    EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA: A. Di Mario, Standard urbanistici e distanze tra costruzioni tra Stato e Regioni dopo il ‘‘decreto del fare’’ (per gentile concessione dell’autore – Urbanistica e appalti n. 11/2013).
    Link: http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/ua_11_2013_standard_urbanistici_e_distanze.pdf

    Rispondi
  2. Stupefatto says:

    L’art. 9 – Ambito di applicazione, del PdL licenziato, al comma 8 prevede:

    8. In attuazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni realizzati ai sensi della presente legge sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di distanze previste dal DM 1444/1968 e comportano la facoltà per i proprietari del fondo finitimo di tenere le medesime distanze dai confini, fermo restando quanto previsto dall’ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e in particolare agli articoli 870 e seguenti del Codice civile.

    L’art. 2 bis del DPR 380/2001 prevede a sua volta che:

    Art. 2-bis. (( (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). ))

    ((1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta’ e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita’ collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali)).

    Ora mi chiedo, la frase “possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444″ è autonoma rispetto alla successiva frase:”nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” o sono due poteri da esercitare in modo coordinato?

    Se detto potere è esercitabile con leggi e regolamenti indipendentemente dalla definizione o revisione di strumenti urbanistici la norma deliberata dalla commissione potrebbe essere legittima, anche se molto fumosa, altrimenti sento odore di illegittimità costituzionale.

    Vi è poi il problema che il titolo dell’art. 2-bis parla di Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, mentre il testo dell’articolo parla genericamente di disposizioni derogatorie.

    Ho l’impressione che la norma regionale se non riscritta in modo chiaro (e quella pubblicata non lo è) generi più confusione che certezze in quanto una disposizione derogatoria, essendo norma eccezionale dell’ordinamento, non ammette interpretazioni estensive.

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