Demolizione e ricostruzione con ampliamento in sopraelevazione e distanze del D.M. del 1968

07 Mag 2014
7 Maggio 2014

La sentenza del TAR Veneto n.  561 del 2014 si occupa anche della questione della demolizione e ricostruzione di un edificio con  ampliamento in sopraelevazione di un edificio che originariamente non dista 10 metri da una parete finestrata, chiarendo come ci si regola in relazione alla distanza di 10 metri tra pareti finestrate.

Scrive il TAR: "il gravame non è fondato nella parte in cui censura il titolo abilitativo anche per ciò che attiene alla demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente. Ovvero, laddove la ricorrente pretende che anche tale porzione di edificio, una volta demolita, debba essere ricostruita, non sul medesimo sedime, bensì rispettando la distanza di dieci metri dalla parete del condominio “La Palladietta”. Ed infatti, l’ipotesi in esame, di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ex lege n 14/2009, è puntualmente e chiaramente disciplinata da quest’ultima legge, all’art. 10, il quale, alla lettera b), prevede che: “gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere  quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie”. Ne consegue che la riedificazione dei primi due piani dell’edificio può sicuramente avvenire mantenendo lo stesso sedime del fabbricato originario e dunque in aderenza al condominio “La Palladietta”, integrando la loro demolizione e ricostruzione un intervento di mera ristrutturazione e non di nuova costruzione. Viceversa, i nuovi due piani da realizzare in sopraelevazione della preesistenza, devono essere qualificati come nuova costruzione, e ciò anche ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 561 del 2014

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