Il giurista, l’aruspice e il piano casa

22 Nov 2022
22 Novembre 2022

Non sempre un giurista riesce a capire cosa voleva dire il legislatore e, quindi, talvolta deve tirare a indovinare, come gli aruspici dei tempi antichi.

Per esempio, cosa potrebbe avere voluto dire il legislatore veneto, quando ha scritto la lettera h) del comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 Veneto 2050, la quale esclude l'applicazione degli incentivi per gli edifici "h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge"?

In questo caso, abbiamo alcune articolate possibilità interpretative:

  1. il legislatore voleva dire che chi a suo tempo scelse di utilizzare i bonus del vecchio piano casa (legge 14 del 2009), ora non può chiedere anche quelli di Veneto 2050 (o una legge o l'altra); però potrebbe essere successo che avesse utilizzato solo in parte tali bonus del vecchio piano casa e allora adesso può finire di usarli; se il legislatore si fosse fermato qua, sembrerebbe la interpretazione più liscia e più chiara, ma egli ha aggiunto la frase "e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge" e qui non si capisce cosa volesse dire;
  2. allora si potrebbe ipotizzare che il legislatore volesse dire che lo stesso edificio non può sommare i bonus dei due piani casa, ma deve sottrarre dai nuovi bonus quello che è già stato realizzato col vecchio piano casa; qui le cose si complicano, perchè potrebbe succedere che quello che si poteva fare col vecchio piano casa fosse di più di quello che si può fare oggi con Veneto 2050 e allora la disposizione potrebbe volere dire una cosa di questo genere: se col vecchio piano casa potevo fare 100 e ho fatto 60, ora posso fare anche il restante 40, ma solo se me lo consentirebbe anche Veneto 2050 (vale a dire solo se anche Veneto 2050 mi consentirebbe di fare 100). Al contrario, se con Veneto 2050 si potesse fare di più di quello che si poteva fare col vecchio piano casa, la disposizione potrebbe volere dire una cosa di questo genere:  col vecchio piano casa potevo fare 100, ho fatto solo 60 e, siccome con Veneto 2050 potrei fare 150, tolgo da 150 il 60 già fatto e mi resta ancora da fare 90.

E' proprio facendo i calcoli nei singoli casi concreti che le cose si complicano: voi avete qualche idea?

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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3 replies
  1. Anonimo says:

    post del 4 maggio 2021

    Si può usare la legge Veneto 2050 (l.r. 14 del 2019) se si è già usato (in parte) il vecchio piano casa?

    Si era già commentato in parte –

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    4.1 Il raccordo tra la l.r. n. 14/19 e la l.r. n. 14/09: la lett. h)
    Sempre in via preliminare, giova anche osservare come sia di fresco conio la lettera h) del nuovo testo, dalla quale merita principiare la disamina, non solo per l’indubbia novità, ma anche per la sua natura di raccordo tra vecchia e nuova disciplina.

    L’art. 17, comma 1, l.r. n. 14/2019 dispone che gli interventi edilizi proposti entro il 31 marzo 2019 continuino ad essere disciplinati dalla l.r. n. 14/2009, di modo che le segnalazioni certificate di inizio attività o le istanze di permesso di costruire seguano la previgente norma regionale.

    L’art. 3, comma 4, lett. h), della legge regionale in commento, vieta di principio il cumulo tra le premialità del vecchio Piano Casa e le premialità del nuovo Piano Casa, ma con un’eccezione di rilievo, ossia “salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge”.

    La ratio della norma appare essere chiara, nel senso di vietare che coloro, che hanno usufruito degli indici premiali concessi dalla l.r. n. 14/2009, possano ora cumulare agli stessi gli indici premiali di cui alla l.r. n. 14/2019. Non è però vietato, essendo anzi consentito, che, laddove l’indice premiale concesso in base alla l.r. n. 14/2009 non sia stato speso o non sia stato consumato completamente, il residuo volumetrico possa essere speso, a determinate condizioni.

    Non si tratta, invero, di una semplice operazione aritmetica (di per sé forse neppure agevole), perché, ove anche residuasse una potenzialità edificatoria inespressa in base alla l.r. n. 14/2009, essa comunque potrebbe essere spesa solo nel rispetto della l.r. n. 14/2019. Se anche un edificio esistente alla data del 31 ottobre 2013 non avesse usufruito per nulla dell’indice premiale ex l.r. n. 14/2009, quest’ultimo potrebbe essere applicato solo nel rispetto della disciplina oggi vigente. Ad esempio, neppure un metro cubo derivante dalla l.r. n. 14/2009 potrebbe oggi essere speso per un edificio situato al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata, o per ampliare un edificio senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 6.

    Un’ulteriore precisazione non sembra inutile riguardo alla locuzione utilizzata dal legislatore regionale, laddove si riferisce alla “parte consentita e non realizzata dalla predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”. Per “parte consentita e non realizzata”, in particolare, non sembra doversi ritenere necessariamente assentita (con PdC) o segnalata (con SCIA), quindi assistita da un titolo edilizio già rilasciato o da una segnalazione di inizio attività già inoltrata, ma consentita in potenza dalla l.r. n. 14/2009. È sufficiente che il premio di volumetria o superficie sia conferito dalla previgente norma, anche se non ancora tradotto in atto.

    Nel caso, quindi, sussistesse una SCIA o un PdC (l’una come l’altro validi ed efficaci), perfezionata o rilasciato sulla base della l.r. n. 14/2009, ovvero anche una segnalazione di inizio attività o un’istanza di permesso di costruire presentate entro il 31 marzo 2019, l’intervento edilizio potrebbe essere realizzato alle condizioni previste dal titolo, anche se in contrasto con la l.r. n. 14/2019, in forza di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della l.r. n. 14/2019.

    Nel caso, in cui invece, non sia stato richiesto alcun PdC o presentata alcuna SCIA entro il 31 marzo 2019, o i titoli – pur antea richiesti ed ottenuti – siano medio tempore decaduti, la volumetria o la superficie assentibile in base a detta legge e mai utilizzata, potrà comunque essere spesa anche nella vigenza della l.r. n. 14/2019, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente norma.

    A ben vedere, quindi, gli indici premiali previsti dalla l.r. n. 14/2019 non potranno essere calcolati sul volume o sulla superficie dell’immobile derivante dall’applicazione del precedente Piano Casa. Ma rimane possibile – sussistendo le condizioni previste dal vigente Piano Casa – usufruire del previgente Piano Casa per la parte consentita e non realizzata in base alla l.r. n. 14/2009.

    Il che sembra far risorgere, di fatto, il vecchio Piano Casa, il quale, nonostante la sua abrogazione espressa da parte dell’art. 19, comma 1, l.r. n. 14/2019, potrà ancora orientare, come novello Lazzaro, chi potesse ancora rosicchiare qualcosa (o molto) in base alla l.r. n. 14/2009, salvo, comunque, il rispetto della vigente normativa.

    Una volta illustrata la novità dell’art. 3, comma 4, lett. h), della l.r. n. 14/2019, vanno analizzate le altre lettere, di cui si compone il comma stesso, per comprende se e cosa sia stato modificato rispetto al previgente art. 9, sottolineando sin d’ora come l’attuale norma disciplinante l’Ambito di applicazione della legge regionale sia ora più opportunamente collocata all’art. 3, ossia fra le prime disposizioni della norma.
    COMMENTARIO ART. 3-
    di Silvano Ciscato e Alessandro Veronese

    Rispondi
  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, avevo approfondito la questione con vari avvocati e professori dopo l’approvazione della legge ed eravamo arrivati, unanimemente, a questa conclusione:
    se avevo utilizzato il vecchio piano casa e non avevo realizzato, in quell’intervento, tutta la potenzialità edificatoria allora ammessa, potrò ancora utilizzare Veneto 2050 semprechè abbia ancora della potezialità residua rispetto a quanto ora previsto da Veneto 2050 e non già utilizzato con il vecchio piano casa. Quella, eventualmente maggiore e inutilizzata derivante dal vecchio piano casa, e ora non ammessa da Veneto 2050, non si può più fare.
    Esempio: prima (vecchio piano casa) potevo fare 100, ho costruito 40 e ora, con veneto 2050, posso fare, non più i 100 del vecchio piano casa, ma solo 60; allora posso fare il residuo di 20 (60 attuali – 40 già realizzati).
    Mi sembra ragionevole e anche coerente con le argomentazioni sulle proroghe e la conformità agli strumenti urbanistici di cui all’art. 15 del dpr 380/2001 discusse nel nostro seminario dello scorso 20 ottobre.

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