Gli indirizzi per la valutazione delle aree fabbricabili interne a strumenti attuativi decaduti quando sono impugnabili?

25 Feb 2014
25 Febbraio 2014

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 209 del 2014, la quale ritiene che la deliberazione consiliare relativa non possa essere impugnata in via principale (trattandosi di un regolamento non immediatamente lesivo), ma solo  con l'atto in materia di IMU che darà applicazione al regolamento.

Scrive il TAR: "Considerato che la delibera impugnata ha espresso gli indirizzi per quanto riguarda la valutazione delle aree fabbricabili oggetto delle previsioni di strumenti attuativi decaduti ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/2004; che, pur individuando i valori per i diversi ambiti, rilevandone il deprezzamento nella percentuale del 60%, la delibera fa comunque salvo il diverso computo del valore delle aree, in rapporto ai valori di mercato ed a quelli delle aree contermini, rimandando alla possibilità di una stima diretta del valore dell’area; orbene, nonostante che le doglianze dedotte appaiano dotate di apprezzabili motivi di fumus, con specifico riguardo alla genericità dei dati indicati e soprattutto alla carenza di supporto motivazionale alle conclusioni tratte dall’amministrazione, che non pare aver tenuto conto della sostanziale inedificabilità (giusto il disposto di cui all’art. 33 della stessa legge regionale, sulla stessa linea della normativa statale) delle aree  divenute zone bianche per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, le quali sono caratterizzate da una capacità di sfruttamento edificatorio del tutto marginale, proprio nella prospettiva di non alterare lo status quo nelle more della nuova programmazione urbanistica delle stesse, cui l’amministrazione è peraltro tenuta a provvedere; ritiene tuttavia il Collegio che la reale lesività della deliberazione impugnata si produrrà al momento in cui dovrà essere computato il valore delle aree ai fini del versamento dell’Imu, di modo che in sede di contestazione del valore da attribuire alle aree per il calcolo dell’imposta sarà possibile valutare l’illegittimità dell’atto presupposto, quale è appunto la delibera ora impugnata; pertanto, allo stato e ferme restando le considerazioni sopra espresse – anche ai fini di una rimodulazione delle stime da parte dell’amministrazione comunale – il ricorso deve considerarsi inammissibile, trattandosi dell’impugnazione di un atto di indirizzo, non immediatamente lesivo, volto a regolamentare per il futuro il valore da considerare, con riferimento alle aree individuate, ai fini del calcolo dell’imposta comunale, suscettibile, quale atto regolamentare presupposto, di essere censurato congiuntamente all’atto che ne darà applicazione".

sentenza TAR Veneto n. 209 del 2014

avv. Dario Meneguzzo

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