Il nuovo piano casa del Veneto

03 Apr 2019
3 Aprile 2019

Pubblichiamo il testo del nuovo piano casa del Veneto approvato dal consiglio regionale

208a seduta - DLCR 014 - PDLR 402

 

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3 replies
  1. Daniele Iselle says:

    L’articolo 11, comma 4 prevede che:”.Gli ampliamenti e gli incrementi di volume o di superficie di cui articoli 6, 7 e 9 sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.”
    Un dubbio sul secondo capoverso. Nel caso l’edificio in progetto di ampliamento abbia usufruito di”volumi scomputabili” per effetto di normative in materia di sostenibilità o risparmio energetico, questi volumi possono o meno partecipare all’ampliamento o incremento volumetrico ammesso dalla legge regionale in esame?

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Daniele, affronteremo i “ragionevoli dubbi” che hai al seminario di mercoledì 10 aprile a Spinea.

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  3. Daniele Iselle says:

    ALCUNE SUGGESTIONI ….
    L’Art. 11 – Disposizioni generali e di deroga – prevede che fermo restando quanto previsto agli articoli 8 e 9, gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 possono derogare ai parametri edilizi di superficie, volume e altezza previsti dai regolamenti e strumenti urbanistici comunali.
    Per derogare invece ai parametri edilizi di altezza, densità e distanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, occorre farlo nell’ambito di strumenti urbanistici di tipo attuativo con previsioni planivolumetriche che consentano una valutazione unitaria e complessiva degli interventi.
    Sostanzialmente il legislatore regionale, vista la mala parata derivante dalla copiosa giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di derogabilità alle previsioni del DM 1444/68 ha pensato bene di scaricare la patata sui comuni.
    Si pongono però subito alcuni problemi.
    a) APPROVAZIONE DELL’AMBITO D’INTERVENTO DEL PUA
    L’ART. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI) prevede che spetta al PI individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA. L’individuazione dell’ambito d’intervento è libera su proposta del privato, o deve essere prevista nel PI?
    b) ORGANO COMPETENTE AD APPROVARE IL PUA.
    Per effetto dell’art. 5, comma 13, del c.d. “decreto sviluppo” (decreto-legge 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12.7.2011, n. 106) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
    Trattandosi nel caso in esame di piani attuativi in deroga, e non conformi alo strumento urbanistico generale, la competenza dell’approvazione è della Giunta o del Consiglio comunale?
    c) DEROGA AI PARAMETRI DI ALTEZZA E DISTANZA RISPETTO AGLI EDIFICI PROSPICENTI EXTRA AMBITO.
    E’ prevedibile che i soggetti che propongono il PUA in deroga limitino l’ambito d’intervento alla proprietà, magari non estesa all’isolato. La deroga però per essere operativa deve operare nell’ambito di strumenti urbanistici di tipo attuativo con previsioni planivolumetriche che consentano una valutazione unitaria e complessiva degli interventi. In tal caso quindi, la deroga opera solamente tra gli edifici in progetto ricadenti nell’ambito d’intervento del piano attuativo o anche rispetto a quelli esterni.
    La deroga quindi và o meno interpretata secondo l’orientamento della Cassazione SECONDA CIVILE, Sentenza n. 26354 del 07/11/2017, udienza del 27/06/2017, Presidente BIANCHINI BRUNO Relatore SABATO RAFFAELE: “…l’ipotesi derogatoria contemplata dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione («Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche»), riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata (così Cass. Sez. U, n. 1486 del – 11 — oltre frontespizio Corte di Cassazione – copia non ufficiale 18/02/1997, ribadita ad es. recentemente da questa Sez. con le nn. 23681 del 21/11/2016 e 9915 del 19/04/2017). Ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, bensì dal primo comma dello stesso art. 9 («Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: […]»), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva (Cass. n. 12424 del 20/05/2010). Come più generalmente affermato da Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 6, l’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 costituisce espressione di una «sintesi normativa», consentendo che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, pur provvista di «efficacia precettiva e inderogabile», solo nei limiti ivi indicati, ovvero a condizione che le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».

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