Piano casa: si applica in deroga a qualsiasi previsione degli strumenti urbanistici?

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Ecco una questione delicata che è emersa nell'applicazione dei vari piani casa e che oggi è ancora più urgente, soprattutto considerato che non è più prevista la deliberazione comunale di "adattamento" delle norme regionali agli strumenti urbanistici comunali.

Il problema, emerso con particolare forza durante il seminario dello scorso 13 dicembre svoltosi qui a Spinea (relatori arch. Berto e avv. Bigolaro) è il seguente:

Deroghe agli strumenti urbanistici e alle altre norme

Come ci si deve comportare con il rispetto della normativa contenuta negli strumenti urbanistici e riguardante vari aspetti? A esempio, dobbiamo preoccuparci del rispetto delle norme sui parcheggi? E ancora, se l’intervento prevede la realizzazione di una nuova unità abitativa, possiamo richiedere i due posti auto per ogni nuova unità abitativa imposti dalle norme tecniche di attuazione? Oppure possiamo richiedere la dotazione di una certa superficie in relazione alle nuove superfici commerciali? Possiamo applicare gli specifici criteri stabiliti dal regolamento edilizio sulle modalità di conteggio delle superfici illuminanti (che siano verticali o che siano conteggiate in un certo modo …)? Spesso, alcuni piani regolatori prevedono che, qualora l’intervento determini un incremento del carico urbanistico, questi interventi prevedano adeguati spazi  a parcheggio esterni. Possiamo continuare a richiederli? Ancora, le norme di piano prevedono un certo equilibrio tra i vari "tagli" di appartamenti in modo che il numero dei mini non superi il 50%  (o altre %)di quelli con superficie maggiore, ecc. ecc.

Possibile risposta: La problematica è molto seria e va valutata con attenzione. L’articolo 6 comma 1 della rinnovata l.r. 14/2009 precisa che le disposizioni di questa legge prevalgono sulle norme degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani “contrastanti” con esse. L’art. 6, comma 1, in questa prospettiva, sarebbe dunque un’importante precisazione della formula generale contenuta all’art. 2 della l.r. 14 (che parla solo di “deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali …”). In base all’art. 6, co 1, quindi, le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici non in contrasto con il piano casa dovrebbero continuare ad applicarsi. Sarebbe dunque possibile derogare agli indici di edificabilità, ai parametri della superficie coperta, alle distanze dai confini, a tutte le prescrizioni contrastanti con il piano casa e impeditive dell’intervento da realizzare; ma non a quelle che non si pongono in effettivo contrasto con il piano casa, e in particolare non a quelle sulle modalità di esecuzione (rispetto di particolari caratteristiche per gli interventi nelle zone agricole, piuttosto che il numero di unità nelle zone agricole, o, ancora, il numero di mini appartamenti rispetto al numero di appartamenti con taglio medio nei condomini e ancora il numero di posti auto per ogni nuova unità edilizia, ecc.). In estrema sintesi: seguendo tale interpretazione, ad essere derogate dal piano casa sono le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici che dicono che l’intervento non si può fare, piuttosto che quelle che dicono come si può fare.

Si tratta comunque di un tema molto delicato, che meriterebbe un’adeguata trattazione nelle previste disposizioni esplicative che la Regione deve predisporre.

"Pensiero laterale": Questa è la sintesi del quesito e la risposta che è stata ipotizzata. Vi sono però alcune "considerazioni laterali" che si possono fare. Se prevalesse questo tipo di interpretazione, attribuendo quindi una certa forza ai contenuti dell'articolo 6 primo comma, potrebbe essere "strategicamente" recuperato, da parte della stessa Regione, il rapporto con i Comuni, cercando così di salvaguardare anche principi di buona edificazione cui non è neppure consigliabile rinunciare. Da un lato, si rimedierebbe così all'impossibilità per i Comuni di incidere sulla norma regionale (non prevedendosi ora appunto alcuna deliberazione comunale), e dall'altro forse la Regione potrebbe, in questo modo, recuperare un rapporto virtuoso con le comunità locali salvaguardando principi di sussidiarietà.

arch. Fiorenza Dal Zotto - Comune di Spinea

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2 replies
  1. Alberto says:

    Per quello che mi riguarda non c’è nulla di particolarmente innovativo nelle osservazioni, che condivido, sopra esposte. Già l’art. 6 c. 1 della legge regionale n. 14/2009 recitava “Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse”. Io ho sempre inteso di applicare pienamente le deroghe per gli aspetti definiti dalla L.R. riguardo a volumi, superfici, poi distanze, ecc. Non credo vi sia attinenza, per esempio, sull’applicabilità riguardo alle caratteristiche architettoniche degli edifici: che senso avrebbe derogare a norme del regolamento edilizio o delle NN.TT.AA. che sono a presidio del decoro edilizio e del contesto urbano/paesaggistico in genere. Prendo spunto dal comune dove lavoro che è pure sottoposto a vincolo paesaggistico: quali effetti avrebbe avuto una deroga complessiva a fronte dell’esame dei progetti da parte della Soprintendenza (di cui tutti temiamo l’amplia discrezionalità!)? Io sono dell’opinione che devono esserci poche norme, efficaci anche nel ridimensionare il potere discrezionale della P.A. in genere. Quanto al “potere di controllo del territorio da parte dei comuni” – per come ora lo esercitano – giustamente la regione ha deciso per un’omogenea applicabilità dell’ottima L.R. 32/2013.

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  2. mirko Z says:

    il ragionamento di Fiorenza Dal Zotto è molto preciso e condivisibile. Mi chiedo però perchè in questi 4 anni di applicazione del piano casa non si è mai ragionato in tali termini … ma spunta solo ora la riflessione … forse per paura di perdere il potere di controllo del territorio da parte dei comuni ?! oppure, dato che il nuovo piano casa impedisce ai comuni di intervenire con delibere CC qualcuno ha suggerito di fare un po’ di terrorismo ai corsi, non solo a quello ottimo di spinea, per porre momentaneamente un freno a eventuali richieste … in attesa di una circolare regionale … che tutto potrà dire ma sarà pur sempre una circolare e non legge ?!

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