S.O.S. tecnico: quesiti sul piano casa

11 Feb 2014
11 Febbraio 2014

Pubblichiamo un esempio di quesiti sul piano casa inviati alla Regione Veneto da un tecnico comunale.

"Venuto a conoscenza che si possono inoltrare in Regione quesiti in merito alla L.R. n. 32/2013 -  Piano Casa 3, formulo i seguenti quesiti:

 1) Nel caso di realizzazione del corpo staccato, ai sensi dell’art. 2 del Piano Casa, la tettoia fotovoltaica è possibile attaccarla al corpo staccato o si può realizzarla solamente in aderenza al fabbricato esistente al 11/07/2009? (Delibera Giunta Regionale 2508/2009)

2) Al fine del versamento del contributo di costruzione dovuto per l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi dell’art. 2 comma 5, si può ritenere che nel caso in cui tale ampliamento venga abbinato anche alla realizzazione di una tettoia fotovoltaica ai sensi dell’art. 5, la stessa possa essere anche considerata ai sensi dell’art. 7 comma 1 bis (almeno 3 Kwp), e quindi che per una prima casa d’abitazione il contributo di costruzione non è dovuto?

3) Ai sensi dell’art. 7 della Legge :

  1. “ferma restando l’applicazione dell’articolo 17 del D.P.R. n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di   costruzione è ridotto …..”

1 bis. “in deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2,3,3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile….”

Anche nei successivi commi il rinvio a quanto previsto dall’art. 3 bis non c’è, per tanto risulta che gli interventi previsti dall’art. 3 bis il contributo di costruzione risulta da pagare intero. E’ corretta tale analisi? (manca il riferimento dell’art. 3 bis anche nell’art. 9 comma 7 in merito alla tempistica di presentazione delle istanze).

4) Ai sensi dell’art. 2 comma 1 ultimo periodo “Resta fermo che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.”. Si chiede se nel caso di corpo staccato ad uso residenziale sia ammissibile il cambio di zona di P.r.g. o di P.I. rispetto al fabbricato che genera cubatura (da zona agricola a zona edificabile e viceversa).

5) Ai sensi dell’art. 3bis in zona agricola oltre che l’ampliamento di edifici a destinazione residenziale, è consentito ampliare edifici funzionalmente destinati alla conduzione del fondo; si chiede come va dimostrata la funzionalità dell’ampliamento per la conduzione del fondo. Basta la relazione agronomica o ci vuole un Piano Aziendale vistato dall’Ispettorato dell’Agricoltura? Può ampliare un fabbricato agricolo l’Imprenditore Agricolo non a titolo professionale o chiunque sia proprietario di un fabbricato agricolo ma esegua una professione diversa dall’agricoltore?

6) Visto quanto enunciato nell’art. 9 comma 8 bis, si chiede di precisare meglio come va calcolata la deroga dell’altezza del 40% dell’edificio esistente, in rapporto anche all’altezza massima ammissibile degli edifici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione di P.r.g.  da altrii atti pianificatori Comunali.

7) in merito a quanto previsto dall'art. 9 c. 8 " Sono fatte salve le distanze previste dalla normativa statale vigente".

 Si chiede si si possa costruire sul confine sulla base del principio della prevenzione temporale infatti:

 la legge si ispira al principio della prevenzione temporale (*), desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini. Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa:

a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio (pagando in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 874, la metà del valore del muro);

b) costruire con distacco dal confine: e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in tal caso il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali;

c)costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro che non si trova a confine (ed in tale ipotesi deve pagare, ai sensi dell'art. 875, la metà del valore del muro) oppure in aderenza.

(*) E' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 873, 875 e 877 in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione, basata sulla presunta lesione del principio di uguaglianza determinata dal principio di prevenzione. Secondo la Corte Costituzionale, il diritto di prevenzione per essere assicurato a ciascuno dei proprietari confinanti non viola il diritto di uguaglianza e, inoltre, l'esercizio della prevenzione, una volta che sia stati concretamente compiuto, dà luogo ad una situazione differenziata rispetto alla precedente tale da giustificare la diversità di disciplina per situazioni diverse (Corte Costituz. 22.3., n. 1905).

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.

        Geom. Seragiotto Tobia – Ufficio Tecnico del Comune di Brendola (Vi)"

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