I consiglieri comunali assenteisti possono anche trovare un TAR benevolo
Segnaliamo sulla questione della decadenza dei consiglieri comunali assenteisti la sentenza del TAR Veneto n. 1131 del 2013, che richiede il rispetto di una procedura molto rigorosa.
Scrive il TAR: "che, inoltre, l’assemblea non ha richiesto nell’immediatezza, ovvero nella seduta successiva, contezza dell’assenza, così alimentando e giustificando l’ambigua prassi della giustificazione automatica delle assenze, formalmente risolta soltanto dopo che il rappresentante comunale aveva cumulato il numero di assenze tali da comportare un sua destituzione dalla carica, carica che, in quanto espressione della volontà dei cittadini del comune resistente poteva e doveva essere revocata, invece, soltanto dopo aver appurato in modo palese ed incontrovertibile la sussistenza di una nolontà del ricorrente nell’espletamento del mandato rappresentativo ed una sua reale disaffezione al ruolo ricoperto.
Tale omissione non può essere superata, ex post, attraverso mere contestazioni formali svolte nei confronti del ricorrente e con la contestuale ingiunzione a giustificare tali assenze.
E’ principio generale dell’ordinamento quello per cui le contestazioni del fatto illecito in genere, devono avvenire in un termine ravvicinato; nel caso di specie la normativa interna prevede la decadenza dalla carica dopo cinque assenze nell’arco dell’anno, mentre l’amministrazione ha atteso che il ricorrente incorresse in nove assenze prima di formulare la relativa contestazione, così da pregiudicare anche la sua difesa.
Il difetto di tale momento di trasparenza e la procrastinazione della contestazione ha, conseguentemente, compromesso la successiva valutazione del comportamento del ricorrente da parte dell’organo comunale in termini di obiettività e trasparenza.
Di contro, il comportamento assunto dallo stesso Ente, proprio alla luce delle esposte considerazioni, si appresta, invece, ad ambigue interpretazioni, non ultime quelle di interessate e soggettive determinazioni estranee ai motivi ed alle ragioni normativamente previste per la decadenza dalla carica dei rappresentati i cittadini.
Per tali motivi il Tribunale annulla il Provvedimento di decadenza adottato nei confronti del ricorrente ed i conseguenti provvedimenti connessi".
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