L’annullamento d’ufficio richiede la motivazione sul pubblico interesse
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1414 del 2013.
Scrive il TAR: "1, L’esame del provvedimento impugnato consente di ritenere fondati sia il primo che il secondo motivo e, ciò, nella parte in cui si è rilevato, sotto diverse fattispecie, la violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90.
2. Per quanto concerne il secondo motivo va rilevato come risulti assente qualunque valutazione circa l’interesse pubblico al presunto ripristino della legalità violata così, come risulta mancante l’indispensabile correlazione tra l’interesse pubblico e le aspettative del privato in origine destinatario del provvedimento poi annullato.
2.1 L’Amministrazione si è limitata ad elencare i presunti motivi di illegittimità del permesso di costruire, senza nulla argomentare circa i presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/90.
2.2 Detto comportamento costituisce una violazione espressa di un orientamento oramai consolidato (per tutti si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 23-05-2013, n. 2724) nella parte in cui rileva che “Il provvedimento di annullamento di ufficio di un permesso di costruire, quale atto discrezionale, deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza dell'interesse pubblico, specifico e concreto, che giustifica il ricorso all'autotutela anche in ordine alla prevalenza del predetto interesse pubblico su quello antagonista del privato”.
2.3 E’ parimenti noto che l’annullamento d'ufficio del permesso edilizio deve ritenersi consentito quando appaia giustificato dalla ricorrenza di uno specifico interesse pubblico concreto ed attuale, diverso da quello del mero ripristino della legalità violata.
3. Costituisce onere dell’Amministrazione quello di effettuare una congrua valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto ed il contrapposto interesse del privato alla conservazione del titolo, tenuto conto del livello di consolidamento dell'aspettativa sull'efficacia del permesso edilizio, valutata con speciale ponderazione del tempo passato dall'inizio dei lavori e della concreta consistenza che questi ultimi abbiano raggiunto.
4. Pur considerando dirimente detto motivo va rilevato come sussista altresì la violazione dell’art. 21 nonies anche per quanto concerne l’ulteriore presupposto relativo all’esistenza di un provvedimento illegittimo e con riferimento al primo motivo del ricorso.
4.1 Risulta, infatti, erroneo il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato circa la presunta violazione della distanza tra allevamenti zootecnici e abitazioni di terzi, distanza minima pari a 25 metri e desumibile dall’art. 1.3 del Regolamento edilizio comunale".
avv. Dario Meneguzzo
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