Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni – Preclusione dell’uso del fax

10 Gen 2014
10 Gennaio 2014

La preclusione dell'uso del fax nella trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioni è stata apportata all’ art. 47 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione  digitale)  dal "Decreto del fare" ( art. 14, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,). 

Quindi tale norma riguarda solo i rapporti tra pubbliche amministrazioni e non è applicabile ai privati.

La norma è entrata in vigore dal 21 agosto 2013

 L’art. 47 del D.Lgs. 82/2005  come modificato  dal “Decreto del fare” D.L. 21 giugno 2013, n. 69 art. 14, comma 1 – bis è il seguente:

“1.  Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis.  L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2.  Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b)  ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c)  ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. (È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax);

d)  ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3.  Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Avv.to Gianmartino Fontana

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