Alle certificazioni di qualità si applica l’art. 46, c. 1-bis, D. Lgs. 163/2006?

08 Mag 2013
8 Maggio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 30 aprile 2013 n. 637, si occupa della tassatività delle clausole di esclusione previste dall’art. 46, c. 1-bis, D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Nel caso di specie la ditta ricorrente lamenta che l’aggiudicataria non abbia prodotto la certificazione del sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001:2000, richiesta a pena di esclusione dall’art. 20, lett. b), del capitolato-disciplinare di gara. La stazione appaltante, d’altronde, deduce la nullità della suddetta clausola per violazione della normativa supra riportata.

Il T.A.R. Veneto accoglie il ricorso affermando che: “Osserva, infatti, il Collegio che per consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti dalla lex specialis a pena di esclusione, non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, conseguentemente, non se ne può consentire l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando, come nel caso in esame, il documento concerna un elemento essenziale della domanda di partecipazione (la richiesta certificazione ISO è, infatti, garanzia della qualità dei prodotti contenuti nelle macchine self-service di distribuzione alimenti) e non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole del bando di gara (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2006, n. 1068).

La sentenza del T.A.R. Puglia n. 1907/2012 (peraltro oggetto di giudizio, non ancora definito, in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato), richiamata dalla difesa erariale per giustificare la pretesa nullità della clausola escludente contenuta nel disciplinare di gara, attiene invero alla diversa fattispecie, concernente un vizio puramente formale, in cui la medesima certificazione ISO era stata allegata in copia semplice (corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale), anziché in originale o copia conforme all’originale, così come previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara in quella sede impugnato.

Nel caso di specie, invece, è appurato che la ditta aggiudicataria del servizio non ha neppure dichiarato, all’atto di presentazione della propria domanda di partecipazione, di possedere la certificazione esclusione ISO prevista a pena di esclusione dalla gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 637 del 2013

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