L’apposizione di un vincolo monumentale di tutela indiretta richiede una motivazione specifica

22 Ott 2014
22 Ottobre 2014

Il TAR Marche si occupa del vincolo monumentale cd. indiretto, oggi contemplato dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali). Osserva il Collegio che, in linea di principio, è possibile il suo utilizzo per le esigenze di tutela non soltanto di aree circoscritte, ma anche di porzioni più ampie del territorio, purchè il potere di imposizione del vincolo sia esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa, ossia attraverso l’equilibrata ponderazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico-artistico del bene e degli interessi privati sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere.

Si legge nella sentenza n. 822 del 2014: "III.1. Come evidenziato in sede cautelare, le doglianze della ricorrente con cui si lamentano l’inadeguatezza dell’istruttoria compiuta e la irragionevolezza e la sproporzione dei vincoli adottati, anche in relazione alla preesistenza, sul territorio considerato, di vincoli di diversa natura, essi stessi posti a presidio dei medesimi interessi che con gli atti impugnati si è inteso perseguire, sono meritevoli di favorevole apprezzamento.

Il procedimento di tutela monumentale della Piana di S. Angelo in Maiano, ritenuto sito di particolare interesse culturale, si è concluso con l’imposizione di un vincolo di tutela diretta su tutti i beni di interesse storico, archeologico e culturale ricadenti nel perimetro dell’area individuata e di un vincolo di tutela indiretta sull’area ad essi circostante al fine di salvaguardarne le condizioni di visibilità e di decoro e di garantirne la fruizione collettiva.

II.2. In particolare, quanto al vincolo cd. indiretto, oggi contemplato dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), osserva il Collegio che, in linea di principio, è possibile il suo utilizzo per le esigenze di tutela non soltanto di aree circoscritte, ma anche di porzioni più ampie del territorio, purchè il potere di imposizione del vincolo sia esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa, ossia attraverso l’equilibrata ponderazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico-artistico del bene e degli interessi privati sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere (in termini, TAR Puglia Lecce, sez. I, n. 1581/2011, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 61).

Ciò implica che la sottoposizione a vincolo di tutela monumentale di un’intera area (ad esempio, un sito archeologico) o l’imposizione di un vincolo culturale c.d. “d’insieme”, ossia riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti sul medesimo territorio – entrambe le ipotesi astrattamente possibili se rispondenti ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le condizioni di ambiente e di decoro dell’area circostante il bene tutelato – presupponga la valutazione dello specifico interesse che il vincolo intende perseguire.

Come già evidenziato da questo Tribunale (sentenza n. 578/2005) “è vero che, ai fini della semplificazione del procedimento, è senz’altro possibile l’imposizione di un vincolo culturale c.d. “d’insieme”, come quello che si intende attuare con gli impugnati decreti, cioè contestualmente riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti su una parte di territorio, ma proprio perché il vincolo è istituzionalmente in funzione dello specifico interesse da tutelare, tanto presuppone sia la continuità territoriale sia l’omogeneità dello specifico interesse culturale che lo caratterizza (storico, artistico, archeologico, ecc.), con la conseguenza che se questo interesse specifico è differenziato, in modo altrettanto differenziato deve essere vincolato il bene, mobile ed immobile, che ne ha le caratteristiche”.

E’ indispensabile, in altri termini, che l’Amministrazione, oltre alla valutazione dell’interesse pubblico particolare perseguito, effettui una valutazione della proporzionalità del mezzo rispetto al fine e dell’attuabilità di scelte alternative meno onerose per gli altri interessi incisi e ciò proprio per evitare che il vincolo indiretto, per sua natura accessorio e strumentale rispetto alla migliore funzionalità di quello diretto, si trasformi in una “vincolatività generale ed indifferenziata” (Cons. di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 4866).

Da quanto emerge in atti, non risulta, invece, che l’Amministrazione, pur essendosi profusa in una motivazione lunga ed articolata, abbia effettuato le suddette valutazioni, non essendo evincibile dal contesto motivazionale del provvedimento adottato l’iter logico-argomentativo che le avrebbe supportate. Più in dettaglio, l’Amministrazione non sembra aver valutato l’adeguatezza dei vincoli in questione rispetto allo specifico interesse da perseguire, anche in relazione alla preesistenza, sulla medesima area, di vincoli di altra natura, taluni probabilmente già sufficienti a salvaguardare l’integrità culturale, paesaggistica, storica e ambientale dei beni che ne sono gravati.

Peraltro, l’ampiezza dell’area sottoposta a tutela monumentale, comprendente realtà territoriali fra loro disomogenee e caratterizzata dalla presenza di beni di differente valenza sul piano storico, architettonico, paesaggistico e monumentale, avrebbe suggerito una ponderata e più articolata istruttoria e la previa concertazione tra le diverse Amministrazioni coinvolte a vari livelli".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Marche 822 del 2014

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