L’ordinanza contingibile e urgente può derogare provvisoriamente anche alle norme del codice della strada e non richiede autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio

25 Nov 2014
25 Novembre 2014

Il TAR Umbria ritiene che una ordinanza contingibile e urgente possa derogare provvisoriamente anche all'articolo 140   del d.P.R. n. 495 del 1992, contenente il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, nel senso di prevedere una viabilità alternativa con una larghezza media di m. 2.80. L'ordinanza, inoltre, non richiede autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio.

Si legge nella sentenza n. 517 del 2014: "2. - Con il secondo mezzo di gravame si lamenta l’inidoneità dimensionale della viabilità alternativa, che, avendo una larghezza media di 2,80 metri, non rispetterebbe il minimo prescritto dall’art. 140 del d.P.R. n. 495 del 1992, contenente il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Il motivo è infondato, atteso che il potere di ordinanza ai sensi dell’art. 54 del t.u.e.l. consente di derogare provvisoriamente alle norme ordinarie, anche del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

Va aggiunto che l’ordinanza gravata esclude espressamente il transito, nella viabilità alternativa, di veicoli di massa superiore al limite di cinque tonnellate, e lo limita esclusivamente agli addetti ai lavori, nonché ai proprietari o conduttori dei fondi non altrimenti raggiungibili, stabilendo inoltre che «a causa delle limitate dimensioni e condizioni geometriche e topografiche, sull’intero tratto, compreso tra l’intersezione con la strada comunale di Olevole ed il confine di comune, la massima velocità consentita dovrà essere contenuta in 20 chilometri orari e gli utilizzatori dovranno prestare la massima attenzione, al fine di evitare danni a : persone, cose ed animali, derivanti da un uso improprio od imprudente dell’infrastruttura». Anche sotto tale profilo l’ordinanza, nel suo corredo motivazionale, appare proporzionata alle esigenze di prevenzione dei pericoli per l’incolumità pubblica cui è finalizzata.

Tale limitato uso della strada che consente la viabilità provvisoria risulta sostanzialmente confermata dalla relazione di servizio in data 10 febbraio 2014 del responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Locale del Comune di Ficulle (all. n. 43 della produzione di parte resistente).

3.- Analoghe considerazioni, circa la portata derogatoria della disciplina ordinaria da parte delle ordinanze contingibili ed urgenti, militano nel senso della infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (pur evincendosi dalla documentazione in atti l’esistenza di un’interlocuzione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria) e del titolo edilizio per la realizzazione della contestata opera di costruzione di una viabilità alternativa temporanea".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Umbria 517 del 2014

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