Per emanare un’ordinanza contingibile l’urgenza non coincide con l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare

25 Nov 2014
25 Novembre 2014

Il TAR Umbria esamina il requisito dell'urgenza necessario per emanare un'ordinanza contingibile e urgente , ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000. Ritiene il Collegio che l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non sia richiesta dalla norma, così che non è preclusiva dell’utilizzo dello strumento extra ordinem la preesistente conoscenza della situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Si legge nella sentenza n.  517 del 2014: "1.- Il primo e centrale motivo tematico del ricorso contesta l’insussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 54 del t.u.e.l. per adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, assumendo che lo stato di emergenza, collegato all’alluvione del novembre 2012, e che ha imposto i lavori di creazione di una viabilità alternativa, è in realtà conseguente all’incuria dell’Amministrazione rispetto ad una vecchia frana a monte dell’abitato di Olevole, frazione del Comune di Ficulle; di conseguenza i lavori, che interessano la strada vicinale di “Piano del Mulino” avrebbero piuttosto richiesto un provvedimento ablatorio (di occupazione d’urgenza) con previa dichiarazione di p.u. dell’opera. 

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione.

Di regola, ai sensi dell’art. 54 del t.u.e.l. le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico; tali requisiti non ricorrono dunque allorchè le Amministrazioni possano adottare i rimedi di carattere ordinario.

Ne consegue che la scelta dell’Amministrazione deve essere l’esito di un’approfondita istruttoria e richiede un’adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico dei privati (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490; T.A.R. Umbria, 29 agosto 2013, n. 451).

Il ricorrente assume come nella fattispecie controversa non ricorrano i requisiti dell’urgenza ed imprevedibilità, risalendo gli eventi franosi al novembre 2012. 

Ritiene il Collegio che l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non sia richiesta dalla norma (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024), così che non è preclusiva dell’utilizzo dello strumento extra ordinem la preesistente conoscenza della situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Guardando dunque al requisito dell’urgenza, lo stesso appare ravvisabile nel caso di specie, ove la creazione di una viabilità provvisoria alternativa (per collegare la strada di Olevole con quella di Parrano) consegue all’inagibilità del ponte sul fiume Chiani.

La situazione di urgenza non è stata ridimensionata dal tempo decorso dall’evento alluvionale, come dimostra anche la sequenza degli atti intervenuti : la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2013 che ha dichiarato lo stato di emergenza per novanta giorni, l’ordinanza sindacale n. 17 del 25 marzo 2013 per l’esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza dello stato dei luoghi, ed, ancora, la ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2013.

La dichiarazione dello stato di emergenza (in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche) ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 conferisce un (differente) potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i cui presupposti collimano peraltro con quelli posti a base dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Sussistendo dunque, al 9 maggio 2013, le condizioni per prorogare lo stato di emergenza, può ritenersi che, al successivo 14 giugno, fossero ravvisabili le condizioni per l’adozione dell’ordinanza gravata. Sempre con riguardo all’urgenza del provvedere, significativo è il richiamo, da parte dell’ordinanza, della delibera di Giunta comunale n. 76 in data 10 giugno 2013, in cui sono analiticamente rappresentati i profili di urgenza militanti in favore della creazione di una viabilità alternativa per l’abitato di Olevole per il periodo di esecuzione dei lavori di stabilizzazione della frana e della strada".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Umbria 517 del 2014

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