Quando il proprietario incolpevole diventa responsabile dell’abuso edilizio (e l’immobile viene acquisito al patrimonio del Comune)
La questione viene esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 540 del 2013.
Scrive il TAR: "il ricorrente sottolinea l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, laddove dispone l’acquisizione al patrimonio del Comune di un bene di proprietà di soggetti diversi dall’autore dell’abuso e soprattutto estranei alla sua realizzazione.
Anche tale censura è infondata. Infatti, dall'esame della disposizione richiamata emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione dell' abuso, ciò che rileva è infatti che egli abbia la disponibilità dell’opera abusiva. In secondo luogo, con riferimento specifico all’applicabilità della sanzione dell’acquisizione gratuita, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, esclusivamente nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787). Nella fattispecie, non emerge che Mario Berto si sia attivato per ottemperare all’ordine di demolizione, né la difesa del ricorrente ha addotto elementi o circostanze idonee a comprovare una condotta
diretta ad assicurare la demolizione delle opere abusive. Egli è dunque divenuto “responsabile” dell’abuso, ai fini dell’applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, comma 3, nel momento in cui, venutone a conoscenza, colpevolmente, non si è attivato per reprimerlo. Del resto, la sanzione dell’acquisizione gratuita costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ed è diretta a costringere, chi si trova in un rapporto qualificato con il bene, ed abbia la possibilità di intervenire su di esso per eliminare l’abuso, ad attivarsi in tal senso nel termine stabilito nell’ingiunzione. Non pare peraltro che il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1991 sia idoneo a confermare la validità della tesi in proposito sostenuta dalla difesa della parte ricorrente. Tale pronuncia, innanzitutto, è scaturita da una vicenda fattuale diversa da quella attuale, nella quale il proprietario dell’immobile non aveva avuto la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nell'esclusiva disponibilità del conduttore autore dell'abuso. In tali casi, ha stabilito la Corte Costituzionale, “l’acquisizione gratuita non può operare nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”. Al contrario, nel caso in esame, l’odierno ricorrente, proprietario dell’immobile, è venuto tempestivamente a conoscenza dell’abuso in precedenza realizzato, ed è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull’immobile, potendo assumere qualunque iniziativa diretta a far eliminare le opere edilizie abusive.
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