Onere motivazionale in capo alla P.A. dopo le osservazioni del privato al preavviso di rigetto
Il TAR Palermo – con laconica motivazione – ha ricordato che la motivazione di un provvedimento non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ex art. 10-bis l. 241/1990, qualora le stesse non siano in grado di influenzare la concreta portata della determinazione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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ilTar dice: “Non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali”- Spero non si voglia fare riferimento ai motivi di contrasto alle norme- che invece questi vanno confutati analiticamente, è come-
lo stesso articolo è stato riformulato dalla legge 120/2020:
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.
(comma modificato dall’art. 9, comma 3, della legge n. 180 del 2011, poi dall’art. 12, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020)
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