Una strada pubblica va declassificata a strada privata se essa non garantisce più il perseguimento di un fine pubblico

11 Nov 2014
11 Novembre 2014

Segnaliamo una sentenza del TAR Emilia Romagna in materia di declassificazione di una strada pubblica in privata. L’art. 3, comma 1, n. 52), del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) individua la specifica categoria delle strade vicinali, definite come le «strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico», mentre il precedente art. 2, al comma 9, stabilisce che “quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate … I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento”, regolamento (d.P.R. n. 495/1992) che a propria volta disciplina la declassificazione delle strade all’art. 3, ove si definisce tale adempimento formale come il “passaggio da una all’altra delle classi previste dall’articolo 2, comma 6, del codice”: in quest’ottica è stato chiarito che l’atto di declassificazione di una strada pubblica può implicarne la trasformazione in strada privata, qualora essa abbia perduto la condizione di bene idoneo a garantire il perseguimento di un fine pubblico.

Si legge nella sentenza n. 1022 del 2014: "Per costante giurisprudenza, un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, sicché l’uso di una strada privata da parte della collettività indifferenziata, protrattosi per lungo tempo, fa sì che la strada venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, in presenza della duplice condizione dell’intrinseca idoneità della stessa a fungere da via di transito di una indistinta molteplicità di persone e del suo impiego per soddisfare un pubblico e generale interesse.

Quanto, poi, alla disciplina in tema di strade, l’art. 3, comma 1, n. 52), del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) individua la specifica categoria delle strade vicinali, definite come le «strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico», mentre il precedente art. 2, al comma 9, stabilisce che “quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate … I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento”, regolamento (d.P.R. n. 495/1992) che a propria volta disciplina la declassificazione delle strade all’art. 3, ove si definisce tale adempimento formale come il “passaggio da una all’altra delle classi previste dall’articolo 2, comma 6, del codice”: in quest’ottica è stato chiarito che l’atto di declassificazione di una strada pubblica può implicarne la trasformazione in strada privata, qualora essa abbia perduto la condizione di bene idoneo a garantire il perseguimento di un fine pubblico (v. TAR Liguria, Sez. II, 10 maggio 2013 n. 774).

Orbene, lungi dal compiere un’approfondita istruttoria circa la persistenza della concreta e attuale idoneità della strada ad assolvere quella funzione di pubblico transito che ne aveva a suo tempo reso possibile l’inclusione tra le strade vicinali e che ne aveva perciò fatto assumere le caratteristiche di strada ad uso pubblico, l’Amministrazione comunale ha dato séguito alla documentata richiesta di “declassificazione” – proposta dai proprietari – con l’adozione di un provvedimento di diniego argomentato da un lato sulla base di mere presunzioni a proposito delle effettive modalità di utilizzo della strada (“…Preso atto inoltre che su tale tratto non risulta mai avvenuta la cessazione effettiva dell’uso pubblico, sia per impedimento forzato alla fruibilità pubblica (sbarre, recinzioni, altro …), sia per effettivo inutilizzo continuato protrattosi nel tempo ed effettivamente documentato o segnalato da eventuali soggetti interessati …”) e motivato dall’altro lato in ragione di valutazioni estranee alle rigorose e tassative condizioni dettate dalla legge per l’asservimento di una strada privata all’uso pubblico (“…Valutato pertanto di non declassificare la via vicinale dei Sodi in quanto ritenuta traccia storica e morfologica del nostro territorio comunale, meritevole di essere tutelata e mantenuta all’uso pubblico in quanto comunque transitabile e percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo da parte della collettività, in funzione della fruibilità, visitabilità e vivibilità del nostro territorio forense e collinare; Considerato che il mantenimento all’uso pubblico di tale via vicinale deve essere considerata una valutazione di merito e di opportunità di primaria importanza, in relazione alla morfologia del territorio, all’importanza del segno storico quale percorso e sentiero collinare, riferito ad una cultura contadina ormai scomparsa …”).

In altri termini, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare se, come motivatamente addotto dai proprietari, fossero effettivamente intervenute modificazioni significative nelle caratteristiche tipologiche della strada e fossero realmente venute meno, senza emergerne di nuove, le esigenze della popolazione locale a proposito dell’originaria utilità a servirsi di quel transito pedonale per condurre al pascolo e all’abbeveraggio il bestiame, mentre tale verifica risulta essere stata sostanzialmente omessa e la decisione conclusiva si presenta piuttosto dettata da propositi di mera conservazione della disponibilità pubblica della strada in funzione di testimonianza storica di un’epoca passata e in vista di una generica e indimostrata più agevole circolazione nell’àmbito extraurbano, obiettivi sì astrattamente rilevanti per un’Amministrazione comunale che intenda ottimizzare l’uso del territorio e valorizzarne gli elementi distintivi, ma non pertinenti in una sede in cui, anziché compiere scelte di politica urbanistica proprie dell’attività pianificatoria, l’ente locale deve in realtà accertare la persistenza o meno dell’oggettiva destinazione della strada privata al pubblico transito e il tangibile beneficio che la comunità attualmente riceve dalla stessa, anche e soprattutto in ragione dell’effettivo e continuativo impiego che ancora eventualmente ne faccia una collettività indifferenziata di cittadini, quale principale indice rivelatore della circostanza che si tratti di strada tuttora idonea a soddisfare un interesse pubblico".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Emilia Romagna Bologna 1022 del 2014

 

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