Sui limiti della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

11 Nov 2014
11 Novembre 2014

Il TAR Veneto dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia relativa al progetto definitivo di sbarramento antintrusione salina alla Foce del Fiume Brenta in Comune di Chioggia (barriera contro la risalita delle acque dell’Adriatico lungo il corso del Brenta). Non spetta al TAR neanche la domanda di risarcimento dei danni. Al contrario, non spetta al Tribunale Superiore delle Acque la controversia riguardante i conseguenti bando di gara e atti connessi, trattandosi di una questione  concernente atti inseriti in un procedimento non direttamente finalizzato ad incidere sul regime delle acque pubbliche, ma in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nella procedura amministrativa dell’affidamento dell’appalto di opere relative a tali acque.

Si legge nella sentenza del TAR veneto 1369 del 2014: "1.2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione quello in virtù del quale, in base al principio desumibile dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque.

Tali controversie richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche: in termini, Cass., Sez. Un., n. 23070/2006, 27528/08, 10848/09, 21593/2013.

1.3. Alla stregua degli esposti principi, la controversia in esame - avendo ad oggetto, come risulta da quanto detto in narrativa, un provvedimento relativo alla realizzazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, quindi incidente in maniera diretta ed immediata sul regime di quest'ultima, ed avuto anche riguardo al carattere tecnico-idraulico delle censure - è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale le parti vanno, pertanto, rimesse.

E allo stesso giudice spetta anche di decidere sulla domanda di risarcimento del danno conseguente agli atti illegittimi.

2.1 Viceversa, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’impugnazione del bando di gara e degli atti connessi, sussiste la giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato, trattandosi di controversia concernente atti inseriti in un procedimento non  direttamente finalizzato ad incidere sul regime delle acque pubbliche, ma in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nella procedura amministrativa dell’affidamento dell’appalto di opere relative a tali acque (cfr. Cass., sez. un., n. 9534/2013; n. 8509 del 2009)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1369 del 2014

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