Quali atti sono impugnabili in materia di esproprio e quali no

16 Ott 2014
16 Ottobre 2014

Il TAR Marche precisa che in materia di esproprio sono impugnabili l'approvazione del progetto definitivo, il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza e il decreto di espropriazione, mentre non sono impugnabili ex se l’approvazione del  progetto preliminare, l’approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso.

Si legge nella sentenza n. 819 del 2014: "II. In via preliminare, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile atteso che l’impugnazione ha ad oggetto atti endoprocedimentali, come tali non immediatamente lesivi e quindi insuscettibili di autonoma impugnazione.

E’ infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui nell’ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un’opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività della pubblica amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l’approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, imprime al bene privato quella particolare qualità (o utilità pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza, che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato, e il decreto di espropriazione, che attua, quindi, il trasferimento coattivo del bene dal privato alla pubblica amministrazione ovvero all’espropriante.

Gli altri atti (quali, per esempio, l’approvazione del progetto preliminare, l’approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso) non possono considerarsi invece ex se immediatamente lesivi, salvo che, per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale, siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8 marzo 2012, n. 442; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1902; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 4 aprile 2008, n. 473).

Tra gli atti autonomamente impugnabili, perché immediatamente lesivi, vi è sicuramente quello con cui viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera, in quanto ha l’effetto di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l’affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell’espropriazione, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la ricorrente ha impugnato i soli atti preparatori del procedimento di esproprio, ossia la comunicazione di avvio del procedimento volto all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità (prot. 361 del 17 gennaio 2003), nella quale si comunicava anche l’avvenuta approvazione del progetto preliminare, e il medesimo atto di approvazione del progetto preliminare (deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 gennaio 2003), in cui l’Amministrazione dava atto che “ai sensi dell’art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1, l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle realizzande opere…”.

Tale presa d’atto, tuttavia, non può valere quale dichiarazione di pubblica utilità, neppure implicita, atteso che il riferimento all’art. 1 della legge n. 1/1978 non può che riguardare il progetto definitivo dell’opera, al quale (e non anche al preliminare) è riconnessa per implicito la dichiarazione di pubblica utilità (art. 12 TUE e, prima, art. 4, comma 1, legge n. 415/1998); peraltro, solo con la nota del 17 gennaio 2003 (quindi successivamente) il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e per l’approvazione del progetto definitivo, con ciò confermando che alcuna dichiarazione di pubblica utilità era stata precedentemente resa.

Anche il procedimento di variante al P.R.G. avviato con gli atti impugnati non risulta essere stato concluso, non essendo stata seguita, la fase della progettazione preliminare, dall’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 1/1978, vigente ratione temporis; la stessa ricorrente ha confermato, nella memoria da ultimo depositata, che i provvedimenti impugnati non hanno avuto, nel tempo, alcuna esecuzione, atteso che il Comune di Apiro non sembra aver adottato provvedimenti ulteriori e successivi.

Pertanto, avendo la ricorrente impugnato atti endoprocedimentali non dotati di una propria lesività, come tali non sono suscettibili di autonoma impugnazione, il ricorso proposto avverso i medesimi è da dichiarare inammissibile".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Marche 819 del 2014

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