Da quanto decorre il termine per impugnare con i motivi aggiunti gli atti depositati in giudizio

09 Apr 2014
9 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 04 aprile 2014 n. 467, chiarisce da quale momento decorre il termine per impugnare un provvedimento con i motivi aggiunti: “considerato:

che la stessa si fonda sulla circostanza che dies a quo nell’impugnazione con atto di motivi aggiunti discenda dal deposito giudiziale degli atti a essi relativi;

che la ricorrente contesta detta impostazione affermando come il termine decorra esclusivamente dalla piena conoscenza, la quale sarebbe avvenuta al momento della comunicazione della fissazione dell’udienza;

che in effetti in giurisprudenza si confrontano due posizioni, la prima, che valorizza il momento della piena conoscenza, così come oggi individuato anche normativamente dall'articolo 42 del codice del processo amministrativo, la seconda, che individuando un onere del ricorrente di accertare in segreteria l'eventuale deposito di documentazione, fa decorrere il termine per la proposizione dei motivi aggiunti - e in tale quadro non vi è alcuna distinzione fra i motivi aggiunti propriamente detti e il cosiddetto ricorso aggiunto, come nella specie, vale a dire quello che si rivolge ad atti adottati successivamente a quelli impugnati con il ricorso principale- proprio dall'avvenuto deposito;

ritenuto:

che tale seconda tesi sia da preferirsi: in caso di deposito di documenti in giudizio con il rispetto dei termini relativi, poiché è configurabile un onere del ricorrente di accertare in segreteria l'eventuale deposito, il termine per la proposizione di motivi aggiunti generalmente decorre dalla data del deposito stesso, mentre quando i termini di deposito, peraltro ordinatori, siano rimasti inosservati, non avendo il ricorrente un siffatto onere, la decorrenza del termine è legata all'effettiva conoscenza del deposito stesso, con dimostrazione di questa a carico della controparte che eccepisce la tardività, afferma una risalente decisione del Consiglio di Stato, sez.V, n.3717/2002;

che conseguentemente i ricorsi per motivi aggiunti, essendo stati notificati in data 11 aprile 2013 a fronte del deposito documentale avvenuto in data 7 febbraio 2013 in vista dell'udienza di discussione fissata per il giorno 21 marzo 2013 risultano irricevibili per tardività; e dunque i ricorsi principali vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e i ricorsi per motivi aggiunti irricevibili per tardività essendo notificati oltre i 60 giorni previsti”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 467 del 2014

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