Differenza tra le regole di zonizzazione/ localizzazione e le prescrizioni di dettaglio del PRG ai fini della decorrenza del termine di impugnazione

29 Lug 2014
29 Luglio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 990 del 2014 distingue tra le varie previsioni del P.R.G. ai fini della decorrenza del termine dell'impugnazione: "Ciò precisato in punto interesse, è tuttavia da osservare come, per le medesime ragioni, le censure dedotte avverso le delibere di variante siano palesemente tardive e quindi il ricorso irricevibile, in quanto, proprio perchè immediatamente pregiudizievoli degli interessi facenti capo ai ricorrenti (nei termini testè ricordati), dovevano essere oggetto di immediata impugnazione, entro i termini ordinari di decadenza, una volta decorsi i termini di pubblicazione (trattandosi di atti generali, che non interessavano direttamente i ricorrenti). E’ quindi proprio l’assunto sulla base del quale i ricorrenti fondano il proprio interesse e quindi la legittimazione alla proposizione del gravame a determinare la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per quanto riguarda specificatamente l’impugnazione delle delibere consiliari, risalenti al 2009, che hanno apportato la variante al PRG, modificando, in termini per loro pregiudizievoli, la destinazione urbanistica della zona antistante e comunque posta nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni. Sul punto va richiamato e condiviso l’orientamento già manifestato dal Tribunale in fattispecie analoga, nella quale era stata parimenti censurata la modifica di destinazione urbanistica di un area, che da zona F era divenuta zona C (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 1779/2011): in tale occasione il Tribunale, richiamando altri arresti giurisprudenziali, aveva in primo luogo sottolineato che “nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale nonché ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, comunque, al più tardi dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, con la sola eccezione della ipotesi che esso incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli determinati beni, nel cui caso solo è dovuta la notifica individuale ai proprietari interessati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4545 del 2010; n. 5818 del 2009; 12 giugno 2009, nr. 3730; Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2007, nr. 4326; Cons. Stato, sez. V, n. 6214 del 2008; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2006, nr. 1534; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, nr. 5510; id., 19 luglio 2004, nr. 5225; id., 8 luglio 2003, nr. 4040; id., 16 ottobre 2001, nr. 5467; C.g.a.r.s., 8 ottobre 2007, nr. 929” (così in motivazione, C.d.S., IV, 28 marzo 2011 n. 1868). Con specifico riguardo al profilo in esame è stato quindi osservato come sia “orientamento consolidato (cfr. Cons. Stato VI Sez. n. 5258 del 2009; 1567 del 2007) quello secondo cui in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli “standard” urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull’osservanza di canoni estetici; sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.)”. In altri termini, stante l'immediato effetto conformativo dello jus aedificandi derivante dalla diversa zonizzazione, appare conseguentemente necessario che, onde evitare il consolidarsi di tali previsioni (che per i titolari delle aree interessate costituiscono il fondamento in base al quale potranno essere realizzate le nuove edificazioni, in questo caso a destinazione residenziale) il contenuto di tali previsioni venga contestato entro il termine di decadenza, a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. In difetto di tale gravame, le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili, diversamente che nel caso in cui si tratti di contestare prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, le quali sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione. I contenuti della variante apportata al PRG del Comune di Cortina, per quel che riguarda la località Calstelverzo di Sopra, proprio per i riflessi che la nuova previsione di zona avrebbe avuto sull’area antistante le abitazioni dei ricorrenti, erano quindi di immediata percezione e soprattutto evidenziavano da subito, senza dover attendere ulteriori specificazioni (ad esempio in sede progettuale o di rilascio dei titoli edilizi) il nuovo assetto del territorio, così come voluto dall’amministrazione comunale, con la possibilità di realizzare due gruppi di insediamenti a destinazione residenziale per l’edilizia popolare. Per tali ragioni, ritenuta la fondatezza dell’opposta eccezione, il ricorso risulta in parte qua irricevibile".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 990 del 2014

 

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