Errata indicazione del soggetto che agisce in giudizio
Il TAR Veneto ribadisce il principio generale per cui l’atto di introduzione di un giudizio è nullo se vi è omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 163 c.p.c. (ovverosia, l’indicazione del Giudice adito e quella delle parti).
Ma se le difese della controparte dimostrano di aver correttamente identificato il soggetto che agisce (che nel proprio atto introduttivo si è erroneamente denominato), tale nullità deve escludersi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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