Il comma 1 dell’art. 291 cpc non è applicabile al processo amministrativo
L'articolo 291, comma 1, del codice di procedura civile disciplina la sanatoria dei vizi delle notifiche per ordine del giudice, in caso di contumacia del convenuto, e stabilisce che: "Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza".
Il TAR Aosta spiega perchè esso non è applicabile al processo amministrativo.
Post di Dario Meneguzzo
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