Il Comune può rivolgersi al TAR per ottenere l’adempimento di un atto unilaterale d’obbligo

21 Feb 2014
21 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 124 del 2014: "In primo luogo è necessario precisare come il ricorso di cui si tratta vede quale parte attrice l’Amministrazione comunale, nell’ambito di un giudizio c.d. a parti invertite, dove si richiede l’accertamento del diritto della stessa Amministrazione ad ottenere l’esatto adempimento dell’atto unilaterale d’obbligo da parte della società Golf Euganeo Spa, affinchè quest’ultima sia condannata ad adempiere alle obbligazioni rimaste inottemperate e consistenti nella sistemazione del parcheggio antistante la zona di ampliamento. 

2. Sul punto va confermata la Giurisdizione di questo Tribunale, sul presupposto che un costante orientamento giurisprudenziale ritiene come in materia di esecuzione di un atto unilaterale d’obbligo si verta in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, la quale è da individuarsi anche tutte le volte che vengano in discussione questioni su diritti e, ciò, considerando che "il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. a fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege (Cass. n. 6792 del 08/08/1987; Cass. n. 7157 del 15/04/2004; Cass. n. 13403 del 23/05/2008)”.
2.1 Si è affermato, infatti, che l’atto unilaterale assolve alla stessa funzione dell’accordo, in quanto il suo contenuto è diretto a integrare il contenuto del provvedimento conclusivo e, ciò, constatando come la volontà delle parti si sia incontrata nell’ambito del procedimento una volta che l’atto d’obbligo è stato recepito dall’Amministrazione.
2.2 Detta circostanza è rinvenibile nel caso di specie, laddove si consideri che l’atto unilaterale d’obbligo è stato recepito
dall’Amministrazione con la delibera n. 61 del 15 Dicembre 2004 con la quale è stata accolta l’osservazione della società resistente.
2.3 Ne consegue come sia applicabile la fattispecie di cui all’art. 11 della L. n. 241/90 e, ciò, considerando quanto precisato da un ulteriore orientamento laddove si è affermato che la “normativa sugli accordi  endoprocedimentali si applica anche alle dichiarazioni unilaterali aventi analoga funzione (Cons. di Stato del 21 Settembre 2011 n. 5300)”.

2.4 Si consideri, inoltre, come la Giurisdizione di questo Tribunale vada confermata anche tutte le volte che si sia in presenza (come nel caso di specie) dell’inadempimento di un “obbligo di fare” (in quanto relativo alla mancata sistemazione del parcheggio), sul presupposto che la fattispecie di cui all’art. 11 sopra citato deve intendersi estesa a tutti i rimedi contrattuali previsti dal Codice civile nell’ambito dei quali rientra l’art. 1453 c.c., nell’intento di assicurare il raggiungimento dell’interesse sottostante all’obbligo assunto e all’accordo sottoscritto.
2.5 E’, altresì noto che, con gli art. 30 comma 1 e 34 del Codice del processo Amministrativo, si è legittimato il Giudice Amministrativo ad emanare pronunce dichiarative, costitutive e di condanna, idonee a soddisfare l’effettiva pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
2.6 Ne consegue come sussista il potere di questo Collegio di decidere sulle domande avanzate dal Comune ricorrente, volte ad accertare l'inadempimento sopra citato e a far condannare la società resistente al risarcimento in forma specifica, o per equivalente, in applicazione della disciplina civilistica e di cui all’art. 2931 del codice civile".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 124 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC