Il divieto di ultrapetizione opera anche nel processo amministrativo
Nella sentenza n. 283/2014 i Giudici ribadiscono che il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si applica anche nel processo amministrativo: “Ne consegue come il divieto di ultra petizione di cui all’art. 112 del codice del processo civile impedisce a questo Giudice di esaminare i vizi non contenuti nell’atto di ricorso con conseguente inammissibilità dei motivi ulteriori proposti dalle parti costituite e, ciò, considerando quanto affermato dal quel tradizionale principio (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, 03-03-2009, n. 1227) nella parte in cui ha rilevato che “nel processo amministrativo l'oggetto del giudizio si configura strettamente limitato alle questioni di legittimità dell'atto in relazione ai soli motivi denunciati con il ricorso, è rinvenibile il vizio di ultra od extra petizione qualora il Giudice si sia pronunciato su un aspetto non censurato dalla parte”.
dott. Matteo Acquasaliente
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