Il ricorso notificato alla Soprintendenza presso la sua sede è inammissibile
L'art. 138 c.p.c. del 1865 stabiliva che la citazione dovesse essere notificata per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento. L'art. 25 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828, con disciplina poi trasfusa negli originari artt. 11 e 12 R.D. n. 1611/33, modificò il sistema stabilendo che le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziale dovevano essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'ufficio, alle amministrazioni interessate presso l'ufficio della regia Avvocatura erariale, nel cui distretto aveva sede l'autorità adita o che aveva pronunciato la sentenza. Dopo la pronuncia di incostituzionalità di Corte Cost., sentenza 8 luglio 1967, n. 27 Rass. Avv. St., 1967, I, 521 ss., si è di seguito pervenuti alla formulazione attuale dell'art. 11 R.D. n. 1611/33, ed all'abrogazione dell'art. 12 R.D. ult. cit. con gli artt. 1 e 2 l. 25 marzo 1958, n. 260.
Cosa dispone l'art. 11 R.D. n. 1611/33?
"Art. 11. 1. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.[5]
2. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
3. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio".
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 263 del 2014, ha disposto quanto segue circda la eccezione di inammissibilità del ricorso per l'errore di notificazione: "Ritenuta l’eccezione fondata, essendo stato il ricorso - proposto anche avverso il parere vincolante reso dalla Soprintendenza - notificato presso la sede della Soprintendenza B.A.P. di Venezia e Laguna e non già presso l’avvocatura distrettuale che ne è domiciliataria ex lege; Ritenuto che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dalla difesa della ricorrente, non ricorrendo le ipotesi di scusabilità dell’errore descritte dall’art. 37 c.p.a.; Ritenuto pertanto il ricorso inammissibile per mancata notificazione dello stesso all’amministrazione statale che ha emesso il parere paesaggistico vincolante, posto a fondamento del provvedimento di diniego".
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