Il TAR decide alcune questioni relative al piano casa (ristrutturazione e distanze nel caso di demolizione e ricostruzione)
Segnaliamo che la sentenza del TAR Veneto n. 262 del 2014 decide alcune questioni relative al piano casa.
In primo luogo, il TAR si occupa della nozione di ristrutturazione di cui alla lettera b) dell'articolo del piano casa del Veneto, scrivendo: "Premesso che parte istante denuncia con due ordini di motivi l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato al controinteressato, permesso con il quale è stata autorizzata la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio preesistente, con soprelevazione dello stesso ai sensi della L.r. 14/09 e successive modificazioni; dato atto che il titolo edilizio parimenti conseguito dal ricorrente, pur non presupponendo la demolizione e ricostruzione dell’esistente, ha beneficiato a sua volta della possibilità di ampliamento dell’esistente, mediante sopraelevazione, in applicazione della richiamata normativa regionale; dato atto altresì che i due edifici, quello del ricorrente e del controinteressato, già si fronteggiavano, risultando fra di essi una distanza inferiore ai tre metri e non risultando applicabile ratione temporis il disposto di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68, in quanto edifici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della norma che impone il distacco di almeno 10 fra pareti finestrate frontistanti; considerato che per effetto degli interventi assentiti al ricorrente ed al controinteressato, stanti le sopraelevazioni reciproche, le pareti frontistanti saranno comunque cieche; ritenuto che, per quanto riguarda il primo motivo, pur osservando - sotto il profilo dell’interesse - che della medesima disposizione ha usufruito nche il ricorrente nel realizzare l’ampliamento in altezza del proprio immobile, non sono condivisibili i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione di cui alla lettera b) dell’art. 10 della Legge regionale sul “Piano Casa”, in quanto, come già osservato dal Tribunale e confermato dal giudice di seconda istanza (cfr. T.A.R.Veneto, II, n. 1359/11 e C.d.S., IV, 2732/12), privilegiando un’interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di attribuire alla norma una portata tale da non porsi in contrasto con il dettato della Costituzione, si è escluso che il legislatore regionale abbia voluto introdurre una definizione del concetto di “intervento di ristrutturazione edilizia”, diversa da quella dettata dall’art. 3 del D.P.R. 380/01, che come noto costituisce normativa vincolante per il legislatore regionale, contenendo i principi fondamentali della materia; che conseguentemente, non risulta esorbitare dai principi dettati dalla normativa nazionale la previsione di ricondurre alla ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione; che, inoltre, a tale specifico riguardo, in termini più generali, è costantemente affermata la riconducibilità degli interventi di demolizione/ricostruzione, con mantenimento delle medesime caratteristiche dell’edificio demolito, alla tipologia della ristrutturazione edilizia".
In secondo luogo il TAR si occupa della demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di edifici già in origine posti a una distanza inferiore a 10 metri e scrive: "esaminate le ulteriori censure, ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento; ciò in considerazione di quanto controdedotto dalla difesa del Comune, corredata della relativa documentazione prodotta in giudizio, confermato sul punto anche dalla difesa del controinteressato, dalla quale è chiaramente desumibile che per quanto riguarda le porzioni di edifici frontistanti preesistenti è stata prescritta la distanza di tre metri ex art. 873 c.c., risultando derogabili proprio in applicazione del Piano Casa le prescrizioni dei regolamenti comunali, mentre, così come in origine, non è stata richiesta l’osservanza delle distanze prescritte dal D.M. 1444/68; che diversamente, per le porzioni sopraelevate, è stata accertata, anche a seguito aggiustamenti dei progetti, l’osservanza delle disposizioni in materia di distanze, rilevando tuttavia che per le pareti frontistanti delle nuove costruzioni in sopraelevazione non esistono pareti finestrate poste in linea perpendicolare l’una rispetto all’altra".
avv. Dario Meneguzzo
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