Istanza ostensiva in corso di causa ed esibizione dei documenti da parte della P.A. nel corso del giudizio d’appello

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’improcedibilità dell’appello avverso l’ordinanza che abbia accolto l’istanza di accesso ex art. 116, co. 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l’ostensione dei documenti.

Né può trovare applicazione l’art. 34, co. 3 c.p.a., riferito all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso. In ogni caso, laddove l’intervenuta ostensione sia da ricondurre al comportamento successivo (e correlato) all’ordinanza resa dal primo giudice ex art. 116, co. 2 c.p.a., oggetto di appello, non rileva l’accertamento della legittimità o no dell’originaria decisione da parte della P.A. - che aveva denegato l’accesso - in funzione del diritto all’accesso del ricorrente di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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