Istanza ostensiva in corso di causa ed esibizione dei documenti da parte della P.A. nel corso del giudizio d’appello
Il Consiglio di Stato ha affermato l’improcedibilità dell’appello avverso l’ordinanza che abbia accolto l’istanza di accesso ex art. 116, co. 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l’ostensione dei documenti.
Né può trovare applicazione l’art. 34, co. 3 c.p.a., riferito all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso. In ogni caso, laddove l’intervenuta ostensione sia da ricondurre al comportamento successivo (e correlato) all’ordinanza resa dal primo giudice ex art. 116, co. 2 c.p.a., oggetto di appello, non rileva l’accertamento della legittimità o no dell’originaria decisione da parte della P.A. - che aveva denegato l’accesso - in funzione del diritto all’accesso del ricorrente di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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