Non è necessario notificare il ricorso al TAR allo sportello unico per l’edilizia
Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 707 del 2014, in relazione a un diniego di permesso di costruire.
Si legge nella sentenza: "1. In primo luogo è necessario esaminare l’eccezione preliminare di irritualità del ricorso per mancata notifica alla Comunità Montana Feltrina, eccezione quest’ultima che deve ritenersi infondata. 1.1 Come conferma, seppur indirettamente, la stessa Amministrazione comunale tra le funzioni prioritarie dello sportello unico, così come precisate dall’art. 5 del Dpr n. 380/2001, è possibile individuare lo svolgimento di compiti istruttori e di ausilio ai Comuni nell’adozione del provvedimento conclusivo e, ciò, con finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa. 1.1 E’, altresì, noto che l’art. 41 del Codice del Processo Amministrativo prevede che “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato”. 1.2 L’infondatezza dell’eccezione sopra citata risulta evidente laddove si consideri che il provvedimento definitivo di diniego ora impugnato, unitamente al preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/90, è stato emanato direttamente dal Comune di Fonzaso ora costituito in giudizio. 1.3 Allo stesso Comune sono state inoltrate le osservazioni predisposte da parte ricorrente a seguito del preavviso di diniego che, a loro volta, sono state contro dedotte, sempre dall’Amministrazione comunale, nel provvedimento di diniego ora impugnato. Ne consegue come sia possibile respingere l’eccezione sopra citata".
Dario Meneguzzo - avvocato
sentenza TAR Veneto 707 del 2014
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