Per difendere un ente pubblico non è indispensabile un contratto scritto ma è sufficiente la procura alle liti

17 Ott 2014
17 Ottobre 2014

Il T.A.R. Lecce stabilisce che la difesa di un ente pubblico non necessita di un contratto scritto ad substantiam, essendo sufficiente il rilascio della procura alle liti, ex art. 83 c.p.c., accettata dal difensore.

Ecco il passo della sentenza n. 2501 del 14 ottobre 2014 che interessa: “7.- Con riguardo, poi, al tema concernente l’assenza, ritenuta dal Comune, della ‘forma scritta’, il Collegio osserva che la questione deve reputarsi anch’essa ‘superata’ in ragione dei principi più volte espressi, sul punto, dalla S.C., secondo la quale <<il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell’ipotesi in cui parte conferente sia l’organo rappresentativo di un ente pubblico -il sindaco-, determinatosi in merito secondo conforme Deliberazione dell’organo collegiale -giunta municipale- preposto allo scopo (Cass. 16.6.2006 n. 13963; cass. 5.5.2004 n. 8500).

La procura alla lite, infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l’incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perchè del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari: dall’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all’oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., che risponde all’esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria. Esigenza che, nella specie, è soddisfatta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alla lite, sottoscritta dal rappresentante dell’Ente, e l’atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa) sottoscritto dal difensore.

Può, quindi, essere affermato il seguente principio: In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ., atteso che, il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona -con l’incontro di volontà fra le parti l’accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A..(v. anche Cass. 5.5.2004 n. 8500; Cass. 18.7.2002 n. 10454) >> (Cassazione civile, VI, 16 febbraio 2012, n. 2266)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Lecce n. 2501 del 2014

 

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