Quando un’opera edilizia può definirsi precaria?

16 Ott 2014
16 Ottobre 2014

Il T.A.R. Trento conferma che la natura precaria di un’opera edilizia non deve essere desunta dai materiali di cui la stessa è composta, bensì dalla funzione temporanea che essa persegue. In ragione di ciò un gazebo in legno infisso al suolo richiede il Permesso di Costruire, non rientrando nel genus dell’attività di edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.

Nella sentenza n. 355 del 2014 si legge che: “2.4.2. Nel ricorso si afferma poi che non vi sarebbe alcun obbligo di ottenere la concessione edilizia per gli altri tre manufatti, i quali rientrerebbero nell’ambito dell’attività edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Si tratterebbe, infatti, d’interventi edilizi realizzati dal ricorrente “solo per lo svolgimento temporaneo di attività di natura ricreativo — sociale per il coinvolgimento delle persone affette da Sindrome di Down nell'ambiente naturalistico”: e la temporaneità delle strutture “non deve ritenersi individuata dalle caratteristiche delle costruzioni, ma dall'uso realmente precario e temporaneo del manufatto destinato a fini specifici e limitati nel tempo”.

2.4.3. Invero, giusta art. 97, I comma, lett. j), della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di attività, tra le altre, “le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee”: e, secondo la condivisibile giurisprudenza, soltanto le opere “funzionali a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l'interesse finale, possono dirsi di carattere precario” (così C.d.S., III, 12 settembre 2012, n. 4850), ché la precarietà di un'opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive, bensì alla funzione cui essa è destinata, “con la conseguenza che non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo” (ibidem).

2.4.4. Orbene, le opere qui in questione (sopra § 1.2.), per come descritte (una base in calcestruzzo, un gazebo in ferro infisso al suolo, un servizio igienico), si possono ragionevolmente considerare come stabili, essendo, secondo comune esperienza, destinate a fornire un’utilità permanente, e non collegata a specifiche iniziative affatto contingenti”.

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Trento n. 355 del 2014

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