Se una delle parti fallisce il processo amministrativo è automaticamente interrotto

07 Nov 2014
7 Novembre 2014

Il TAR Marche si sofferma sulle conseguenze del fallimento di una delle pari intervenuto nel corso del processo amministrativo. L’art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), a seguito della novella legislativa apportata dall’art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ed entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006, detta una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l’apertura di questo determina l’interruzione del processo, senza necessità di una dichiarazione del difensore della parte fallita.

Si legge nella sentenza n. 824 del 2014: "II. Preliminarmente, va affrontata la questione dell’intervenuto fallimento della ditta ricorrente al fine di valutarne gli effetti sulle sorti del presente giudizio.

L’art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. prevede che se durante il processo si verifica un evento che determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, il procuratore costituito deve dichiarare l’evento in udienza o notificarne la comunicazione alle altri parti e che dal momento dell’avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.

L’art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), a seguito della novella legislativa apportata dall’art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ed entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006, detta una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l’apertura di questo determina l’interruzione del processo.

Secondo la giurisprudenza la norma, così come novellata, ha introdotto nell’ordinamento una ulteriore ipotesi di interruzione automatica del giudizio, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d’atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti (cfr. Corte Costituzionale, sent. 21 gennaio 2010, n. 17; Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443).

Stante la portata generale della disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 43 della legge fallimentare, essa è applicabile anche al processo amministrativo a prescindere dal rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall’art. 79, comma 2, c.p.a. (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 8 giugno 2013, n. 545; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22 marzo 2013, n. 762; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 11 maggio 2010, n. 154).

Successivamente all’interruzione, il processo può essere riassunto; con specifico riferimento al processo amministrativo, l’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. disciplina termini e modalità della riassunzione.

Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale, nel prendere atto della comunicazione effettuata in udienza dal difensore della società Comal Serramenti s.r.l. riguardante l’intervenuto fallimento della stessa, pronunciato con sentenza del Tribunale di Camerino del 6 dicembre 2011, non può che dichiarare l’interruzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 300, commi 1 e 2, c.p.c. e 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Marche 824 del 2014

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