Spetta al G.A. la controversia sulla riduzione dei contributi ministeriali per gli interventi sui beni culturali
Nel caso di specie, il privato progettava un ingente intervento di restauro per il proprio immobile sottoposto a vincolo monumentale e chiedeva di essere ammesso ai finanziamenti previsti dall’art. 3, co. 2 l. 1552/1961, oggi art. 35 d.lgs. 42/2004.
La Soprintendenza si esprimeva favorevolmente per il finanziamento di un importo corrispondente al 40% delle spese ammissibili.
Tuttavia, l’importo complessivamente liquidato con i successivi pagamenti ed il saldo finale ammontava a non oltre il 30% delle spese collaudate, con una riduzione rimasta del tutto immotivata.
Il TAR Veneto ha affermato che in questa vicenda il privato vanta un interesse legittimo e che quindi la controversia spetta alla giurisdizione del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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