Tutte le controversie sulla determinazione dei contributi urbanistici sono proponibili nel termine di prescrizione, salvo che a monte vi sia un atto da impugnare

29 Ott 2014
29 Ottobre 2014

Il TAR Toscana ha deciso una controversia  relativa alla debenza del contributo concessorio nel caso di costruzione di un centro sociale per anziani. La società pagava quanto richiesto dal Comune e poi agiva in giudizio per ottenerne la restituzione. In via pregiudiziale, il TAR ha chiarito che il ricorso non è tardivo, in quanto in materia di oneri non di applica il termine di decadenza di 60 giorni  per presentare il ricorso, ma il termine di prescrizione. Fa eccezione a questa regola il caso in cui vi sia un atto a monte (una convenzione urbanistica, un piano di lottizzazione o uno strumento attuativo) che già disciplina il profilo della gratuità o onerosità di specifici interventi edilizi e che dà copertura ai successivi atti attuativi. In questa ipotesi, infatti, secondo il TAR deve affermarsi che occorre la contestazione nel termine decadenziale della previsione a monte (Cons. di Stato, sez. 5^, 30.4.2009, n. 2768, parla di atti che “assumono il significato sostanziale di una rinuncia alla prescrizione”).

Si legge nella sentenza n. 1596 del 2014: "5 – Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità per tardività formulata dall’Amministrazione comunale, sull’assunto che, venendo in considerazione non già una questione di corretta determinazione dell’ammontare dei contributi concessori bensì la stessa configurazione dell’intervento edilizio realizzato tra quelli onerosi ovvero gratuiti, l’azione doveva essere promossa nel termine di decadenza decorrente dagli atti che hanno richiesto il relativo pagamento, sicché la domanda sarebbe tardiva.

L’eccezione è infondata.

Osserva il Collegio che le controversie relative alla determinazione dei contributi urbanistici involgono l'accertamento di diritti soggettivi che traggono origine direttamente da fonti normative, per cui sono proponibili, a prescindere dall'impugnazione di provvedimenti dell'amministrazione, nel termine di prescrizione (Cons. Stato, sez. 4^, 28.11.2012, n. 6033). Rileva altresì il Collegio che non appare convincente sostenere che ciò vale quando si discute di un profilo di quantum, cioè della determinazione dell’ammontare degli oneri dovuti, e non quando sia in considerazione una questione di an, cioè di assoggettabilità dell’intervento edilizio al pagamento degli oneri medesimi ovvero di sua gratuità, trattandosi comunque di questioni ontologicamente assimilabili, riguardanti diritti soggettivi. Diverso il discorso nell’ipotesi in cui vi sia un atto a monte (una convenzione urbanistica, un piano di lottizzazione o uno strumento attuativo) che già disciplina il profilo della gratuità o onerosità di specifici interventi edilizi e che dà copertura ai successivi atti attuativi, ipotesi nella quale è corretto affermarsi che occorre la contestazione nel termine decadenziale della previsione a monte (Cons. di Stato, sez. 5^, 30.4.2009, n. 2768, parla di atti che “assumono il significato sostanziale di una rinuncia alla prescrizione”).

Il citato precedente della Sezione (sentenza n. 1083 del 2013) riguardava una fattispecie nella quale la onerosità dell’intervento edilizio era espressamente prevista dalle convenzioni stipulate tra le parti ed era quindi accettata dalla parte privata ed è su questa base che in detto pronunciamento si giunge a richiedere l’attivazione nel termine decadenziale di chi voglia contestare la onerosità medesima.

Nel caso qui in esame, al contrario, l’onerosità dell’intervento non risultava prescritta dalla convenzione del 26 marzo 1998, con il risultato che nella proposta azione giudiziaria parte ricorrente fa valere un diritto soggettivo al quale necessariamente si correla l’ordinario termine prescrizionale".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1596 del 2014

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