La determinazione del QRI (quote latte) discende dai dati provenienti dalle banche dati di AIMA
Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 1003 del 2014.
Si legge nella sentenza: "i provvedimenti impugnati provengono dalla Regione Veneto che legittimamente ha posto a fondamento delle proprie determinazioni i dati provenienti dalle banche dati di AIMA, secondo un procedimento prefissato dalla legge. In particolare, ogni impresa ha, in base alla produzione storica ex art.2 L. n.468/92, una quota assegnata (QRI) che le viene comunicata annualmente anche se non modificata, quale risultante in base ai dati in possesso dell'AIMA e dell'archivio informatico trasmesso da quest'ultima alla Regione Veneto. Dunque, la quota originariamente determinata e assegnata, fatte salve le comunicazioni comunitarie aggiuntive, può variare solo a fronte di specifici eventi provocati dallo stesso produttore (es. affitto o compravendita di QRI, mobilità temporanea o definitiva, mutamenti di conduzione ed altri fatti giuridici incidenti sulla gestione dell'azienda). Assume quindi rilievo, come atto presupposto, nel caso in esame, l’originaria assegnazione di quota al Luisotto, che nel caso di specie è stata impugnata al T.A.R. del Lazio con ricorso n. 6615/2000, respinto con sentenza n. 2148/2013 divenuta definitiva. Ne deriva l’incontestabilità della determinazione del QRI posta a fondamento delle assegnazioni di quota impugnate con i ricorsi in esame".
Dario Meneguzzo - avvocato
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