Per le opere che interessano la viabilità provinciale prima della variante urbanistica deve essere approvato il progetto da parte della Provincia

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 994 del 2014.

Si legge nella sentenza: "Con il ricorso in oggetto e per i motivi di seguito esposti il sig. M. G. impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno del Grappa, n. 62 del 29.10.2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un marciapiede in via Piave, con conseguente variante al vigente strumento urbanistico comunale, variante debitamente approvata con delibera consiliare n. 79 del 19.12.2007, parimenti impugnata, comunicata all’interessato in data 11 gennaio 2008, nonché degli atti presupposti, compresa la delibera di adozione della variante stessa e l’eventuale approvazione, anche per silentium, da parte della Regione. La variante de quo ed il relativo progetto di realizzazione del marciapiede lungo la S.P. n. 26, nella parte in cui interessa il Comune di Paderno del Grappa, è stata determinata dalla necessità di allargare il tratto stradale mediante lo sbancamento del terreno corrente lungo la  provinciale ed interessante la proprietà del ricorrente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ritenuto il progetto, preordinato al futuro esproprio, pregiudizievole per i propri interessi, potendo il previsto sbancamento influire sulla staticità della casa di abitazione poco sopra realizzata, il ricorrente ha quindi chiesto con il presente ricorso l’annullamento degli atti impugnati, in quanto affetti dai seguenti vizi di legittimità: Violazione dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 e della legge regionale n. 27/2003, in quanto trattandosi di opere che interessano un tratto della viabilità provinciale, il relativo progetto, necessario anche ai fini della variante urbanistica, doveva essere preventivamente approvato dall’ente proprietario della strada, ossia dalla Provincia...

ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento con riguardo al primo motivo dedotto, atteso che risulta inosservata la disposizione di cui all’art. 19 del D.P.R. 327/2001, che espressamente dispone: “Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore  può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico”. Nel caso di specie detta sequenza procedimentale non è stata osservata, nonostante si trattasse di un intervento che, prevedendo l’allargamento del tratto stradale di proprietà provinciale (S.P. 26), necessitava della preventiva approvazione del progetto da parte della Provincia. Per detto assorbente motivo il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 994 del 2014

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