Danno da ritardo alla libertà imprenditoriale
Nel caso di specie, il privato lamentava un danno da ritardo nei confronti della P.A., che serbava il silenzio sulla sua istanza di concessione stagionale di suolo demaniale (spiaggetta), per la realizzazione di un chiosco/bar.
Il TAR Catania ha affermato che il danno da ritardo è integrato in presenza dei seguenti requisiti: 1) violazione del termine di conclusione del procedimento; 2) elemento soggettivo; 3) nesso di causalità; 4) proposta di quantificazione o dei criteri di quantificazione del danno – non invece, ma solo ove sia in gioco la libertà imprenditoriale, la spettanza del bene della vita su cui ha inciso il silenzio, poiché soccorre il diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale dell’imprenditore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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