Danno erariale per avere assunto come collaboratore di staff un soggetto senza requisiti, inquadrandolo nella categoria professionale D
Segnaliamo una sentenza della Corte dei Conti del Veneto che condanna il presidente della provincia a risarcire i danni causati alla Provincia per avere assunto come collaboratore del proprio staff ex art. 90 T.U.E.L. un soggetto non all'altezza del, posto, inquadrandolo nella categoria professionale D, invece che B, Bl.
Nella sentenza, tra l'altro, si precisa che l'atto di citazione non è nullo per genericità, se non confuta in modo specifico le difese del convenuto formulate in sede di invito a dedurre.
Nella sentenza si legge che: "Invero, è appena il caso di rimarcare, in generale, con riferimento alla "fiducia" posta a base dell'affidamento di siffatti incarichi, che essa non rappresenta un sinonimo di libero arbitrio e non deve dar vita o adito ad un sistema di cooptazione fondato su elementi di contiguità o affinità politica. In tal senso è stato osservato come "la competenza professionale" non può costituire un criterio di valutazione o misurazione assunto in astratto, ma verificato concretamente, non potendosi sostenere, di conseguenza, che l'elemento fiduciario corrisponda a "fattori di scelta imponderabili ovvero a dati insuscettibili di espressione motivazionale logica e soggettiva".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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