Condono per le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali

23 Apr 2019
23 Aprile 2019

L'articolo 43, comma 5, della L. n. 47/1985 stabilisce che "5. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie".

Il TAR Veneto che questo condono si riferisce agli edifici che abbiano raggiunto una certa fisionomia e non si applica al caso in cui i lavori si siano arrestati a una fase iniziale.

Nel caso esaminato i lavori abusivi sospesi consistevano in uno sbancamento, un disboscamento e nella realizzazione di una platea di cemento e di alcuni plinti (doveva essere costruito un residence).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 


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