Sulla legittimazione a ricorrere in materia ambientale dei comitati spontanei locali e dei gruppi di persone fisiche

24 Ott 2014
24 Ottobre 2014

Il TAR Veneto, al fine di decidere un ricorso presentato da alcune persone fisiche per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune per i criteri di localizzazione delle stazioni radio base,  approfondisce la legittimazione a ricorrere in materia ambientale dei comitati spontanei locali e dei gruppi di persone fisiche. Il TAR richiede che i ricorrenti dimostrino una loro posizione soggettiva qualificata e differenziata e un’effettiva lesione del loro interesse tutelato, ascrivibile al provvedimento impugnato.

Si legge nella sentenza n. 1317 del 2014: "Il Collegio osserva anzitutto che sia i motivi del ricorso introduttivo che la censura dedotta con i motivi aggiunti attengono alla violazione delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune intimato per i criteri di localizzazione delle stazioni radio base e non coinvolgono direttamente la normativa edilizia; più esattamente si rileva come tutte le censure siano rivolte ad evidenziare l’asserito mancato rispetto della normativa di tutela radio protezionistica, senza peraltro che i ricorrenti abbiano fornito alcuna dimostrazione di una loro posizione soggettiva qualificata e differenziata, né di un’effettiva lesione del loro interesse tutelato ascrivibile al provvedimento impugnato, neanche in termini di una possibile perdita di valore delle loro proprietà; appare invece palese che essi agiscono per l’interesse a non veder realizzata la stazione radiobase per un timore di natura sanitaria e cioè un interesse generico e che non appare direttamente collegato né ad un rapporto di vicinitas né ad una loro posizione soggettiva che possa ritenersi direttamente lesa.

Il Collegio ricorda pertanto di essersi già espresso con riguardo ad analoga situazione con la sentenza numero 777/2014, con la quale ha avuto occasione di precisare che: “….Va invero richiamato e condiviso l’orientamento secondo il quale “nel nostro ordinamento l'affidamento al Ministero dell'ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali.”(Consiglio Stato , sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5760).

L’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale a tutela dell'ambiente non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, nonché le singole persone fisiche sulla base del criterio della "vicinitas" quale elemento qualificante dell'interesse a ricorrere.”(T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 23 maggio 2009, n. 249).

Il Collegio concorda con la tesi per cui l'esplicita legittimazione, ai sensi degli articolo 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Deve evidenziarsi infatti che altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.

Ai fini della differenziazione delle posizioni azionate (necessaria, in una giurisdizione di tipo soggettivo, in mancanza di espressa previsione di ipotesi di azione popolare) e della qualificazione delle stesse (ai fini del giudizio di meritevolezza di tutela), il Consiglio di Stato ha valorizzato particolarmente il criterio della "vicinitas", al fine di radicare anche la legittimazione ad agire dei singoli, per la tutela del bene ambiente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale. 

Sulla stessa linea interpretativa, si è collocata anche parte della giurisprudenza di primo grado, affermando che il concetto di vicinitas, cui ancorare la valutazione della differenziazione e qualificazione dell'interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere, in ragione proporzionale all'ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti, che quindi incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio (cfr. T.A.R. Lecce, sentenza 6 maggio 2008, n. 1290).

Ciò premesso, con riferimento ai ricorrenti, costituiti esclusivamente da persone fisiche in proprio, il Collegio non ritiene che sia stato evidenziato quel particolare collegamento che denota la presenza di un interesse differenziato e qualificato.

Invero, proprio con riguardo alla posizione legittimante, isolatamente considerata in rapporto alle censure sollevate dai singoli cittadini, quali sono i ricorrenti, va rammentato che la costante giurisprudenza ritiene che sulla base del criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta ai singoli che agiscono a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'Amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio. (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849).

Deve sul punto rammentarsi che la legittimazione a ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell'ambiente infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d'intervento dei pubblici poteri, assume
il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano
(assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri); l'ambiente inoltre è un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l'azione popolare, che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso.

Ne deriva che il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'ambiente in cui vive ha l'obbligo di identificare, innanzitutto, il bene della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere "uti singulus" a sua difesa -di qui il requisito della finitimità o "vicinitas" in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni. (così, Consiglio Stato , sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600 e n. 6554/2010)).

Ciò premesso, sebbene i ricorrenti abbiano comprovato di essere proprietari di aree in qualche misura suscettibili di essere incise
dall’intervento contestato e che la presenza di tale insediamento produttivo può astrattamente comportare un pregiudizio dei valori della salute e dell’ambiente, è altrettanto oggettivo che, al fine di legittimare, nel senso sopra precisato, l’azione da essi proposta uti singuli, non hanno allo stesso modo dimostrato di essere direttamente pregiudicati in modo differenziato, a giustificazione dell’interesse rivolto all’annullamento dell’atto impugnato.”

Nel caso oggetto della presente controversia il Collegio ritiene pertanto di confermare il proprio precedente orientamento e ritiene altresì indubbio che parte ricorrente fondi il suo interesse ad agire esclusivamente sulla vicinitas, come espressamente ribadisce proprio con i motivi aggiunti nei quali addirittura rigetta la richiesta di dimostrazione di un eventuale danno specifico ritenendola una sorta di probatio diabolica.

È peraltro evidente che, quando ad agire sono i singoli e non specifiche associazioni o comitati, la legittimazione ad agire è innegabilmente collegata all’esistenza di un danno, anche nell’ipotesi di asserite lesioni per violazioni della normativa ediliziaurbanistica.

Invero da quest’ultimo punto di vista lo stesso requisito della vicinitas non potrebbe neppure ritenersi soddisfatto, data la presenza di una strada che separa le diverse proprietà, ma comunque, e anche a prescindere da tale dato di fatto e dall’ulteriore circostanza che le violazioni dedotte non hanno alcuna diretta rilevanza ediliziourbanistica perché la derivano solo dalle dedotte violazioni relative alla normativa specifica per l’installazione delle stazioni radio base, il collegio ritiene che la allegazione di un danno specifico sia imprescindibile per dimostrare che sussiste l’interesse dei singoli e che non viene proposta una azione popolare non prevista dall’ordinamento".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1317 del 2014

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