L’abuso edilizio è illecito permanente e si applica la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1068 del 2013, che riguarda una ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, successiva al diniego di un condono edilizio.
Scrive il TAR: "5. Con il terzo motivo si sostiene la violazione dell’art. 11 delle preleggi del Codice Civile in considerazione del fatto che all’abuso edilizio avrebbe dovuto applicarsi la normativa vigente all’epoca dei fatti.
5.1 La censura non risulta condivisibile, in quanto la natura di illecito permanente degli abusi edilizi comporta l’applicabilità agli stessi della disciplina esistente al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio (per tutti si veda T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 22-03-2013, n. 354)".
Segnaliamo anche il seguente passaggio della sentenza: "In considerazione di tale motivo di censura va premesso che l’ordinanza di demolizione, ora in esame, trova il proprio presupposto in un precedente provvedimento di diniego su un’istanza di sanatoria, rimasto non impugnato dalla parte ricorrente. Va, nel contempo, ricordato che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce l’espressione di un’attività vincolata della Pubblica amministrazione e, ciò, con la conseguenza che tutti i provvedimenti relativi all’esercizio di detto potere repressivo, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 17-11-2011, n. 1713)".
Dario Meneguzzo
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