Non si forma il silenzio-assenso sul condono se non sono state presentate la denunzia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, per i rifiuti e per l’eventuale occupazione di suolo pubblico
Il TAR Milano, in relazione al condono edilizio del 20113, afferma che: "E’ quindi necessario, affinché sulla domanda di condono possa formarsi il silenzio-assenso, che l’interessato abbia, fra l’altro, prodotto al comune, entro il 31 ottobre 2005, la denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili nonché, ove dovute, le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico".
Non supplice a tale carenza la dichiarazione sulla natura delle opere realizzate, redatta ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ed allegata alla richiesta di rilascio del permesso di costruire.
Il TAR aggiunge che non: "vale sostenere l’inutilità, nel concreto, della presentazione di tali dichiarazioni, posto che le opere abusive realizzate dall’interessato non consistono in un nuovo edificio e che i tributi locali relativi al fabbricato di cui è causa sarebbero stati sempre corrisposti in base a pregresse dichiarazioni".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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